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Ord. C. Cass. civ. 06/05/2021, n. 11870

9243187 9243187
Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni - Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti.

La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intende

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