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Sent. C. Giustizia UE 08/09/2022, n. C-399/21

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 24, punto 4 - Competenze esclusive - Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti - Ambito di applicazione - Domanda di brevetto depositata e brevetto rilasciato in uno Stato terzo - Qualità di inventore - Titolare del diritto su un’invenzione.

L’articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una controversia volta a stabilire, nell’ambito di un ricorso fondato sull’asserita qualità di inventore o di co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

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