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D. Pres.P. Trento 19/05/2022, n. 8-65/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) concernente "Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie".
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

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Art. 1 - Oggetto

1. Questo regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del

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Art. 2 - Nulla osta di categoria B

1. Il nulla osta preventivo di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2020, è r

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Art. 3 - Commissione provinciale per la radioprotezione

1. La commissione provinciale per la radioprotezione è l'organismo tecnico competente per l'istruttoria tecnica per il rilascio del nulla osta di categoria B ed è istituita presso il dipartimento provinciale competente in materia di salute.

2. La commissione è composta da:

a) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;

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Art. 4 - Variazioni al nulla osta di categoria B

1. Il titolare del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro richiede preventivamente al dipartimento provinciale competente in materia di salute la modifica o l'integrazione del nulla osta ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020

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Art. 5 - Cessazione di pratica soggetta a nulla osta di categoria B

1. Il titolare del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro, che intende cessare l'eserciz

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Art. 6 - Sospensione o revoca del nulla osta di categoria B

1. Il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute provvede alla sospensione o revoca del nulla osta di categoria B

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Art. 7 - Autorizzazione all'allontanamento dal regime autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 101 del 2020 l'autorizzazione all'allontanamento di materiali solidi, liquidi e gassosi provenienti da pratiche mediche, veterinarie e di ricerca scientifica presso strutture sanitarie, soggette a no

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge provinciale n. 19 del 2007 questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua p

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