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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 28/07/2022, n. 14
L. R. Sardegna 28/07/2022, n. 14
L. R. Sardegna 28/07/2022, n. 14
- L.R. 12/12/2022, n. 22
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione della Costituzione, in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e conformemente alle vigenti disposizioni, promuove interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi sanitari, volti a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico (d'ora in poi ASD). 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone azioni orientate a realizzare: a) la costruzione di una rete di suppo |
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Art. 2 - Definizioni e destinatari1. Ai fini della presente legge sono definite persone con ASD le persone alle quali il disturbo sia stato diagnosticato e valutato secondo i sistemi di |
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Art. 3 - Coordinamento regionale1. È istituito il Comitato di coordinamento regionale per il disturbo dello spettro autistico, quale organo propositivo e consultivo della Regione che esprime pareri sulla omogeneità ed operatività sul territorio regionale degli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, nel rispetto degli indirizzi delle Linee guida nazionali e internazionali per il trattamento delle persone con ASD. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione delle azioni previste dalla presente legge, sulla omogeneizzazione della qualità dei s |
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Art. 4 - Registro regionale delle persone con disturbo dello spettro autistico1. È istituito il Registro regionale delle persone con disturbo dello spettro autistico. 2. |
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Art. 5 - Rete regionale integrata1. La Regione, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e all'abilitazione e riabilitazione dei ASD nell'età evolutiva e nell'età adulta e ass |
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Art. 6 - Centro di riferimento specialistico regionale1. La Regione può individuare un centro di riferimento regionale, con compiti di ricerca clinica, erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie non applicabili territorialmente, e |
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Art. 7 - Presa in carico globale e percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto delle Linee guida nazionali per l'autismo, e acquisito il parere del Coordinamen |
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Art. 8 - Progetto di vita e piano individuale1. La Regione promuove la centralità della persona con ASD e il suo progetto di vita con l'obiettivo di assicurare la realizzazione di una vita la più indipendente possibile. 2. Il piano in |
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Art. 9 - Sostegno alla domiciliarità, abitare assistito e strutture residenziali1. I programmi terapeutici e assistenziali per persone con ASD privilegiano la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale e familiare. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione promuove e sostiene la presenza sul territorio regionale di strutture semiresid |
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Art. 10 - Attività di ricerca1. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, le università presenti sul territorio regionale e altri soggetti, promuove lo sviluppo |
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Art. 11 - Inclusione sociale, scolastica e lavorativa1. La Regione favorisce percorsi di inclusione sociale volti allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita delle persone con ASD. A tal fine sostiene le attività finalizzate all'inclusione sociale quali le attività educative, ricreative, sportive e lu |
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Art. 12 - Diritto al lavoro1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli, il diritto al lavoro delle persone con ASD mediante la realizzazione di percorsi anche innovativi volti alla creazione di opportunità occupazionali, in una logica di superamento di discriminazioni o pregiudizi. 2. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari, predispone il programma speciale " |
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Art. 13 - Formazione e aggiornamento1. La Regione, in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, promuove: |
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Art. 14 - Disposizioni di attuazione1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in coerenza con l'aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali, approva le disposizioni di attuazione della presente legge e adotta una deliberazione che, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce: |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. La Regione attua la presente legge nell'ambito delle risorse regionali stanziate annualmente con legge di bilancio nel fondo sanitario di parte corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (missione 13 - programma 01 - titolo 1) e a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) concernenti il "Fondo |
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Art. 16 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sint |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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