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Sent. C. Giustizia UE 02/06/2022, n. C-112/21

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Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi di impresa - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5 - Diritti conferiti dal marchio di impresa - Articolo 6, paragrafo 2 - Limitazione degli effetti del marchio di impresa - Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale - Presupposti - Nozione di «diritto anteriore» - Nome commerciale - Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente - Rilevanza.

1) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, per constatare l’esistenza di un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, non è richiesto che il titolare di detto diritto possa vietare l’uso del marchio di impresa posteriore da parte del titolare di quest’ultimo.

2) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, può essere riconosciuto a un terzo nel caso in cui il titolare del marchio di impresa posteriore abbia un diritto ancora più risalente, riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato, sul segno depositato come marchio di impresa, nella misura in cui, in forza di dette leggi, il titolare del marchio di impresa e del diritto ancora più risalente non possa più vietare, in forza del proprio diritto ancora più risalente, l’uso, da parte del terzo, del suo diritto più recente.

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