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D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 09/06/2020, n. 47
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 03/09/2019, n. 101 (L. 02/11/2019, n. 128)
- L. 28/12/2015, n. 221
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 02/07/2015, n. 111
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65 , e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 ;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 , recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Oggetto

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Art. 2. - Campo di applicazione

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1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all&r

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Art. 3. - Definizioni

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1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) ‘ampliamento sostanziale della capacità’: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;

2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;

b) ‘attività di attuazione congiunta’, di seguito JI: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

c) ‘attività di meccanismo di sviluppo pulito’, di seguito CDM: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

d) ‘attività di progetto’: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

e) ‘autorità nazionale competente’: autorità designata per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all’articolo 4;

f) ‘autorizzazione ad emettere gas a effetto serra’: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 13;

g) ‘combustione’, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

h) ‘Comitato’: il comitato di cui all’articolo 4, comma 1;

i) ‘credito’: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

l) ‘decisione di assegnazione (2008-2012)’: decisione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008;

m) &l

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Capo II - AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

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Art. 4. - Autorità nazionale competente

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1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all’articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.

1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.N5

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) determinare, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;

b) notificare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, l’elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a);

c) deliberare, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, l’assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell’elenco di cui alla lettera a);

d) determinare l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell’articolo 22;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell’articolo 7, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a);

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 13;

h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell’articolo 16;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’ e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente, ai sensi dell’articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

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Capo III - TRASPORTO AEREO

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Art. 5. - Ambito di applicazione

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Art. 6. - Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall’Italia

N21

1. La messa all’asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 3 -sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a qu

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Art. 7. - Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia

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1. L’operatore aereo amministrato dall’Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comita

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Art. 8. - Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia

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1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell’articolo 3 -sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l’operatore aereo amministrato dall’Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’ "anno di controllo"N2 per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l’ "anno di controllo"N2 per il qua

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Art. 9. - Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia

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1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all’articolo 3 -sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

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Art. 10. - Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

N21

1. Fatto salvo l’esito della verifica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli operatori aerei, l’operatore aereo amministrato dall’Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conf

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Art. 11. - Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall’Italia

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1. Se un operatore

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Capo IV - IMPIANTI FISSI
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Art. 12. - Ambito di applicazione

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Art. 13. - Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

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Art. 14. - Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

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1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno l’obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno

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Art. 15. - Rilascio, condizioni e contenuto dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

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1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni,

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Art. 16. - Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio

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1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le mo

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Art. 17. - Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

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Art. 18. - Scambio di informazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Art. 19. - Messa all’asta delle quote

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1. "A decorrere dall'anno 2013,”N7 la messa all’asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato “Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” (“TARGET2”). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell’entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e

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Art. 20. - Criteri per l’assegnazione gratuita delle quote

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1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l’assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:

a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l’elettricità prodotta dai gas residui;

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Art. 21. - Norme transitorie per l’assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti

N21

1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L’elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate con

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Art. 22. - Norme transitorie per l’assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti

N21

1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell’impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avv

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Art. 23. - Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

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1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione

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Art. 24. - Comunicazione della cessazione di attività

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1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:

a) l’autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all&rsq

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Art. 25. - Comunicazione della cessazione parziale di attività

N21

1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l’assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni ass

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Art. 26. - Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità

N21

1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità "comp

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Art. 27. - Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

N21

1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10 -bis, paragrafo

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Capo V - DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

N21

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Art. 28. - Sistema di registri

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1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell’Unione, n

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Art. 29. - Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

N21

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per l’anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).

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Art. 30. - Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito

N21

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di

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Art. 31. - Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

N21

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Art. 32. - Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

N21

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

a) tra persone all’interno della Unione europea;

b) tra persone all’interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell’art

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Art. 33. - Validità delle quote

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1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono v

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895280 6487745
Art. 34. - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

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1. Il gestore di un impianto o l’operatore aereo amministrato dall’Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o dall’aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione de

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Art. 35. - Verifica e accreditamento

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1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall’Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall’organismo di accredita

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Art. 36. - Sanzioni

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1. Chiunque esercita un’attività elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

2. Al fine dell’applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

3. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all’articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

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895280 6487748
Art. 37. - Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas

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1. Il Comitato può applicare,

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895280 6487749
Art. 38. - Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti

N21

1. A richiesta dell’interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO 2 equivalente;

b) gli impianti che, nel caso svolgano l’attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all’allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4."N7

2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO2eq. rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla

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895280 6487750
Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
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895280 6487751
Art. 39. - Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all’informazione

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1. Tutte le decisioni e le comunic

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895280 6487752
Art. 40. - Relazione alla Commissione europea

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895280 6487753
Art. 41. - Disposizioni finanziarie

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1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 42. - Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra

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1. È istituito, il ‘Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra’, conformemente a quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11

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Art. 43. - Abrogazioni

N21

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Art. 44. - Disposizioni transitorie

N21

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Art. 45. - Disposizioni finali

N21

1. I riferimenti al

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Art. 46. - Entrata in vigore

N21

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Allegato I - Categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto

N21

01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.N13

1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità.

2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l’impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.

3. Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.N14

4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.


Attività

Gas serra

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinazione di petrolio

Biossido di carbonio

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Allegato II - Gas a effetto serra di cui al presente decreto

N21

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Allegato III - Criteri applicabili alle disposizioni sulle verifiche

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Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

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Allegato IV - Principi per il monitoraggio delle emissioni

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Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi

Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.


Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tut

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Allegato V - Elenco delle informazioni minime per la comunicazione delle emissioni

N21


Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

a) Dati identificativi del gestore dell'impianto

b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

1) nome dell'impianto;

2) indirizzo, codice postale e paese;

3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;

4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto;

5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

a) dati relativi all'attività;

b) fattori di emissione;

c) fattori di ossidazi

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Allegato VI - Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 38, comma, 3 lettera a)

N21

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’

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Allegato VII - Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell’articolo 38, comma 4

N21

Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l’annon-1 come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.

Pyn-1 = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1) yn-1, (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) y

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