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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 13/05/2022
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 13/05/2022
D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 13/05/2022
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Premessa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive numeri 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/200 |
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Art. 1. - Definizioni e campo di applicazione1. Autorità competente: Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anch |
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Art. 2. - Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 1101. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 è eseguita con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate. 2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in us |
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Art. 3. - Norme transitorie e finali1. La riqualificazione delle bombole con capacità non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva n. 2010/35/UE (bombole TPED ovvero trasportable pressure equipment direct) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bomb |
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Allegato 1 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG1, CNG2 e CNG3La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione è quella delle seguenti circolari emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili: |
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Allegato 2 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG4La normativa tecnica di riferimento per l'esecuzione delle prove di riqualificazione è quella delle seguenti circolari per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili: circolare prot. 7865 div 3/H del 23 marzo 2015 - «Riqualificazione periodica di bo |
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Allegato 3 - Requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNGIl personale abilitato ad eseguire controlli su impianti a gas naturale compresso (CNG) deve aver partecipato con successo a un corso formativo teorico/pratico, in linea con il livello tecnologico degli impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione. I corsi possono essere tenuti, previa approvazione dell'autorità co |
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Allegato 4 - Definizione di evento incidentaleIn conformità con quanto previsto dalla norma tecnica EN 13423:2021, per evento incidentale si intende qualunque evento non pianificato che possa avere effetti negativi oggettivi o potenziali sul veicolo e in particolare sull'impianto a metano. La norma tecnica richiamata distingue due tipologie di incidenti: 1. incidente grav |
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