Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
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Capo I - Ambito di applicazione
e definizioni
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Art. 1 - Oggetto e ambito di
applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di
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Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;
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Art. 3 - Requisiti a livello
locale
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti a
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Capo II - Obblighi degli
operatori economici
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Art. 4 - Obblighi dei
fabbricanti
1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformità, risulti la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
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Art. 5 - Rappresentanti
autorizzati
1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.
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Art. 6 - Obblighi degli
importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.
2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che r
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Art. 7 - Obblighi dei
distributori
1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformità e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati
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Art. 8 - Obblighi dei
proprietari
1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette
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Art. 9 - Obblighi degli
operatori
1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabili
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Art. 10 - Casi in cui gli
obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai
distributori
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed &eg
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Art. 11 - Identificazione degli
operatori economici
1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un period
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Capo III - Conformità
delle attrezzature a pressione trasportabili
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Art. 12 - Conformità
delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla di
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Art. 13 - Rivalutazione della
conformità
1. La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'a
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Art. 14 - Principi generali del
marchio Pi
1. Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
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Art. 15 - Regole e condizioni
per l'apposizione del marchio Pi
1. Il marchio Pi è definito nell'allegato II al presente decreto.
2. Il marchio Pi è apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti
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Art. 16 - Libera circolazione
delle attrezzature a pressione trasportabili
1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonch&
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Art. 17 - Autorità di
notifica
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per la not
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Art. 18 - Requisiti relativi
all'autorità di notifica
1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorità di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti
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Art. 19 - Obbligo di
informazione dell'autorità di notifica
1. Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati, non
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Art. 20 - Requisiti relativi
agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e n
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Art. 21 - Domanda di notifica
1. L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica nazionale.
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Art. 22 - Procedura di notifica
1. L'autorità di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.
2. Per l
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Art. 23 - Numeri di
identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. L'organismo notificato è identificato con lo specifico numero assegnato dalla Commissione e
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Art. 24 - Modifiche delle
notifiche
1. L'Autorità di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti stabiliti ne
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Art. 25 - Contestazione della
competenza degli organismi notificati
1. Su richiesta della Commissione, l'autorità di notifica fornisce alla stessa tutte le inform
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Art. 26 - Obblighi operativi
degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie
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Art. 27 - Obblighi di
informazione degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati comunicano all'autorità di notifica:
a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
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Art. 28 - Coordinamento degli
organismi notificati
1. L'autorità di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partec
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Capo V - Procedure di
salvaguardia
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Art. 29 - Procedura applicabile
alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio
a livello nazionale
1. L'autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione
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Art. 30 - Procedura di
salvaguardia dell'Unione
1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, può attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo
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Art. 31 - Attrezzature a
pressione trasportabili conformi
che presentano un rischio per la salute e la sicurezza 1. Se l'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente
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Art. 32 - Non conformità
formale
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusi
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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 33 - Norme abrogate
1. Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84
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Art. 34 - Riconoscimento
dell'equivalenza
1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepime
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Art. 35 - Norma di attuazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e a
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Art. 36 - Modalità e
tariffe per attività connesse al presente decreto
1. Le attività di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1
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Art. 37 - Sanzioni
1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, è soggetto:
a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;
b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità &egrav
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Art. 38 - Disposizioni di
carattere finanziario
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fin
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Art. 39 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga
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Allegato I
Elenco delle
merci pericolose diverse da quelle della classe 2
Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2
Numero ONU Classe Sostanza pericolosa |
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Allegato II
Marchio di
conformità Pi
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Allegato III
Procedura di
rivalutazione della conformità
1. Nel presente allegato è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e alla direttiva 2010/35/UE applicabili al momento della rivalutazione.
2. Il proprietario o l'operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.
3. L'organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo
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D. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018
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