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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/02/2013

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’INTERNO

E

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Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE
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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS» (Intelligent Transport Systems): tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilità;

b) «applicazione ITS»: strumento applicativo per l’utilizzo degli ITS;

c) «servizio ITS»: fornitura di un’applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza del trasporto e la sicurezza degli utenti;

d) «fornitori di servizi ITS»: fornitore pubblico o privato di servizi ITS;

e) «utente ITS»: utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e gli esercenti dell’infrastruttura di trasporto strada

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Art. 2. - Settori d’intervento

1. Ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituiscono settor

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Art. 3. - Requisiti per la diffusione degli ITS

1. Allo scopo di garantire la massima diffusione degli ITS, la progettazione e la realizzazione di tali sistemi devono soddisfare i seguenti requisiti e principi:

a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l’efficienza energetica dei vettori e la sicurezza degli utenti della strada;

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Art. 4. - Azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale

1. Al fine di conseguire l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove:

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Capo II - AZIONI E SETTORI D’INTERVENTO
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Art. 5. - Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico ed alla mobilità (Settore d’intervento 1.a)

1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS accesso ad informazioni affidabili e regolarmente aggiornate sul traffico e sulla mobilità ed al loro interscambio tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico a livello nazionale e locale, il presente decreto definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per sviluppare i servizi, assicurandone le caratteristiche di tempestività, coerenza, qualità e trasparenza.

2. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio nazionale, devono essere in possesso di una banca dati relativa all’infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

3. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale, attraverso il CCISS - rende disponibili sul web le seguenti informazioni:

a) il Data Dictionary degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX;

b) il Data Base delle località per lo standard IEC N63106 RDS (Radio Data System) - TMC (Traffic Message Channel) - o altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti dall’adozione di nuovi standard - completo ed aggiornato, il cui utilizzo è gratuito. Il CCISS si occupa della manutenzione del Data Base e provvede, con cadenza semestrale, al processo di certificazione dello stesso sulla base delle informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e dai concessionari;

c) i dati di traffico in tempo reale del CCISS sull’intera rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale. Previa convenzione d’uso da stipularsi con il CCISS, chiunque può avvalersi di dette informazioni al fine di garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

4. Al fine di consentire l’accesso alle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico provenienti da fonti diverse dal CCISS, è istituito, senza oneri per le finanze pubbliche, l’Indice Pubblico delle informazioni sulle Infrastrutture e sul Traffico (IPIT) tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sul portale web del CCISS e contenente gli indirizzi (url) di esposizione di tutte le informazioni, pubbliche e private, afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarità della circolazione stradale.

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Art. 6. - Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci - (Settore d’intervento 1.b)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono definite sulla base delle specifiche e degli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Direttiva 2010/40/UE nell’esercizio della delega conferita alla Commissione dall’art. 12 della Direttiva medesima, e, in particolare, sono volte a:

a) favorire l’uso degli ITS per la gestione delle flotte per il trasporto multimodale dei passeggeri e per la localizzazione e il tracciamento dei mezzi abilitati al trasporto multimodale di merci, con particolare riguardo alle merci pericolose;

b) promuovere, presso i gestori delle «flotte regolamentate» per il trasporto di merci e passeggeri, la trasmissione delle informazioni relative alla posizione e allo stato del veicolo e, nel caso di trasporto merci, anche dello stato del carico. Tali gestori sono chiamati, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a:

utilizzare sistemi di localizzazione e tracciamento delle flotte di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e merci mediante i servizi di posizionamento EGNOS (e, in prospettiva, GALILEO);

utilizzare tecnologie per il rilevamento delle informazioni sullo stato del veicolo e, nel caso di trasporti merci, del carico;

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Art. 7. - Archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Applicazioni ITS per la sicurezza del trasporto (eCall) -. (Settore d’intervento 1.c)

1. Alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 R, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la

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Art. 8. - Collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. (Settore d’intervento 1.d)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono definite sulla base delle specifiche e degli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 6 e seguenti della Direttiva 2010/40/UE nell’esercizio della delega conferita alla Commissione dall’art. 12 della Direttiva medesima, e, in particolare, sono volte:

a) alla definizione dell

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Art. 9. - Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l’utilizzo delle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali, nel quadro di funzionamento delle applicazioni e dei servizi IT

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Art. 10. - Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico delle iniziative in materia di ITS

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di ITS, denominato ComITS.

2. Il ComITS è presieduto dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed è composto dai Direttori dell

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Art. 11. - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Alle disposizioni di cui al presente decreto riguardanti la diffusione e l’utilizzo delle ap

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Art. 12. - Relazioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla Commissione europea informazioni sulle azioni nazionali pr

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Art. 13. - Copertura finanziaria

1. Le attività di cui al presente decreto e l’adozione dei provvedimenti di competenza s

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