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Ord. C. Giustizia UE 17/05/2022, n. C-787/21

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Accesso alle procedure di ricorso - Offerente escluso con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva, non avendo contestato l’insieme delle motivazioni del rigetto della sua offerta - Carenza di interesse ad agire.

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva possa impugnare la decisione di aggiudicazione di tale appalto. A tal riguardo, è irrilevante che l’offerente escluso sostenga che potrebbe eventualmente ottenere l’aggiudicazione dell’appalto nell’ipotesi in cui, a seguito dell’annullamento di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice decida di avviare una nuova procedura di aggiudicazione.

Dalla redazione