Il decreto, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’art. 67-quater del D.L. 83/2012,, comma 1, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L’Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 06/04/2009 (cc.dd. «altri Comuni del cratere»), per i quali sono fatte salve le procedure già riconosciute con l’approvazione dei Piani di ricostruzione.
Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal D.L. 39/2009, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, e dal D.L. 83/2012, nonché dal D.P.C.M. 04/02/2013 in commento e dai successivi atti adottati dall’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e dall’Ufficio speciale per i comuni del cratere.
Si segnala anche il D. R. Abruzzo 06/02/2014, n. 1, che in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 04/02/2013, comma 2, disciplina il riconoscimento dei contributi per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici.
E' prevista l'emanazione da parte dell’Ufficio speciale di un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l’iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo de L’Aquila, Pescara e Teramo, nonché presso tutti i comuni dell’area del cratere.
La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al competente Ufficio speciale, e deve essere corredata da almeno 5 offerte acquisite da imprese, nonché da 3 offerte acquisite da progettisti, individuati nel relativo elenco di operatori economici (di cui sopra), al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all’istituzione del predetto elenco degli operatori economici, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
Disposizioni per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi
Le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici o privati hanno l’obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell’Aquila, di Teramo e di Pescara.
Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell’Aquila e ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro – CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l’indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
Le medesime imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante: a) denominazione, sede legale e partita iva dell’impresa; b) nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore; c) foto del lavoratore; d) indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attività lavorativa; e) eventuale riferimento all’autorizzazione del subappalto; f) predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.
Il decreto in commento si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo il 05/03/2013.
Per i progetti già presentati e protocollati a tale data, purché risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione.
È data comunque facoltà di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all’Ufficio speciale entro il 19/04/2013, per l’applicazione dell’intera disciplina dettata dal D.P.C.M. 04/02/2013. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorità acquisita nell’ordine dell’originario protocollo. Tale disposizione trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili al di fuori dei centri storici.