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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Basilicata 08/06/2022, n. 2
Regolam. R. Basilicata 08/06/2022, n. 2
Regolam. R. Basilicata 08/06/2022, n. 2
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Premessa
LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Art. 1 - Finalità ed oggetto1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 2020, n. 31 (Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di p |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "agevolazioni previste dal Fondo": la concessione della garanzia e il contributo in c/interessi, così come definiti all'articolo 8 del presente regolamento; b) "alloggio di lusso": l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 1969, n. 218; c) "contributo in conto interessi": contributo riconosciuto al mutuatario per abbattimento degli interessi passivi da pagare sul mutuo ipotecario, calcolato in riferimento ai primi quindici anni del mutuo ipotecario e fino all'importo massimo di euro 150.000; l'abbattimento dell'ammontare degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario concesso dalla banca è previsto nella misura massima dell'ottanta per cento per i primi dieci anni e del cinquanta per cento per i successivi cinque anni. In ogni caso l'abbattimento non potrà essere superiore agli interessi passivi calcolati su un mutuo di pari durata e importo ad un tasso pari al tasso di riferimento U.E.; d) "contributo in conto interessi attualizzato e anticipato": il contributo in conto interessi è erogato in via anticipata ed attualizzato; l'attualizzazione è effettuata ai sensi della Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19/01/2008, aggiungendo cento punti al tasso base vigente alla data di concessione del contributo, rilevato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito: http:/ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; |
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Art. 3 - Caratteristiche dell'immobile1. Gli immobili oggetto dell'agevolazione: a) appartengono alla categoria catastale A, con esclusione del |
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Art. 4 - Operazioni ammissibili alle agevolazioni del Fondo1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo i mutui di ammontare non superiore a euro 200.000 erogati in favore dei mutuatari per le seguenti operazioni: |
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Art. 5 - Tipologie di spese ammissibili: acquisto1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo, rappresentate dalla garanzia e dal contributo in conto interessi, le richieste di mutuo ipotecario relative a: a) acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda di garanzia da parte del Soggetto Finanziatore e di contributo in conto interessi da parte del richiedente - dell'intera proprietà di una unità immobiliare completata; b) acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasf |
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Art. 6 - Tipologie di spese ammissibili: acquisto con contestuale ristrutturazione1. Sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo le richieste di mutuo ipotecario relative all'acquisto con contestuale ristrutturazione dell'immobile. 2. Per acquisto con contestuale ristrutturazione dell'immobile si intende: |
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Art. 7 - Tipologie di spese ammissibili: ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica1. La ristrutturazione è volta a realizzare gli interventi di cui al successivo comma 3, da parte del proprietario o usufruttuario. 2. Non è ammissibile alle agevolazioni la domanda presentata da chi possiede esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile. 3. Gli interventi di ristrutturazione possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare una sola unità immobiliare; gli interventi di ristrutturazione sono avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda. A conclusione dei lavori, l'unità immobiliare ha destinazione d'uso abitativa ed appartiene ad una delle categorie catastali ammissibili, di cui all'articolo |
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Art. 8 - Tipologia delle agevolazioni1. La legge regionale n. 31 del 2020 disciplina due tipi di agevolazioni in favore dei soggetti destinatari della misura, ai quali è possibile accedere in via alternativa: a) garanzie, a prima richiesta, sui mutui ipotecari connessi all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario (garanzia), su mutui di importo pari o inferiore a euro 200.000; b) un contributo finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, site sul territorio regionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario (contributo in conto interessi) su mutui di importo pari o inferiore a euro 150.000; 2. Sono amm |
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Art. 9 - Soggetto incaricato della gestione del Fondo1. Sviluppo Basilicata Spa, società in house della Regione Basilicata, che opera come finanziaria regionale, è individuata quale soggetto gestore del Fondo prima casa (di seguito anche "Fondo"), costituito dal Fondo di Garanzia e dal Fondo contributi in conto interessi. 2. I rapporti tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata Spa, relativi alla gestione del Fondo, sono disciplinati da apposita convenzione. 3. Sviluppo Basilicata Spa ha, tra gli altri, il compito di: |
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Art. 10 - Protocollo di intesa con ABI Basilicata e convenzioni con le banche1. La Regione Basilicata sottoscrive un protocollo di intesa con ABI Basilicata nel quale sono disciplinati: a) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo; |
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Art. 11 - Requisiti dei richiedenti1. I destinatari delle agevolazioni previste dal Fondo sono: a) giovani coppie; b) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; c) nuclei familiari con almeno tre figli; d) gestanti sole. 2. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere richieste da: a) cittadini italiani; b) cittadini di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/3 8/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); |
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Art. 12 - Obblighi dei beneficiari1. In attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2020, è fatto divieto ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento di alienare l'unità immobiliare oggetto di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di |
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Art. 13 - Revoca delle agevolazioni e decadenza dai benefici1. L'agevolazione è revocata in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, del presente regolamento; l'agevolazione è, altresì, revocata in caso di violazione delle disposizioni di cui a |
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Art. 14 - Procedure e punteggi per la formazione della graduatoria1. La Giunta regionale, previo parere della competente Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, approva, con provvedimento |
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Art. 15 - Norma di rinvio1. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale n. 31 del 2020 e dal presente regolamento, trovano applicazione le normative statali e comunitarie |
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