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25/02/2022

Contratti pubblici: limiti di ammissibilità della proroga tecnica

Il TAR Campania si è pronunciato sulla possibilità di prorogare il contratto pubblico qualora l'amministrazione abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni allo scadere del termine contrattuale (c.d. proroga tecnica).

Con la sentenza 10/02/2022, n. 891 il TAR Campania ha fornito interessanti precisazioni sui presupposti e sui limiti di ammissibilità della c.d. proroga tecnica dei contratti pubblici, riassumendo i principali orientamenti in materia.

RIFERIMENTO NORMATIVO - L’art. 106, comma 11 del D. leg.vo 50/2016 dispone che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

DIFFERENZA TRA RINNOVO E PROROGA TECNICA - La differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - La giurisprudenza ha precisato che la proroga può essere concessa esclusivamente al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica.
Più in dettaglio, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;
- l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. In altri termini, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

In sostanza è possibile ricorrere alla proroga tecnica solo:
- per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice che non consentono la conclusione della gara in tempo utile (quali oggettivi ed insuperabili ritardi non imputabili alla stazione appaltante nella conclusione della nuova gara);
- se vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della procedura per il reperimento di un nuovo contraente;
- per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento della relativa procedura.

Dalla redazione