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Delib. AEEGIS 27/10/2011, n. EEN 9/11

Aggiornamento, mediante sostituzione dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. AEEGIS 24/11/2011, n. EEN 12/11
- Delib. AEEGIS 29/12/2011, n. EEN 14/11
- Delib. AEEGIS 18/05/2012, n. 203/2012/R/efr
- Delib. AEEGIS 10/01/2013, n. 1/2013/R/efr

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Testo del provvedimento


L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione del 27 ottobre 2011

Visti:

- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241R;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481R;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239R (di seguito: legge n. 239/04);

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296R (di seguito: legge n. 296/06);

- la legge 24 ottobre 2007, n. 244R (di seguito: legge n. 244/07);

- la legge 23 luglio 2009, n. 99R (di seguito: legge n. 99/09);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79R;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164R;

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03R (di seguito: D.Lgs. n. 387/03);

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20R (di seguito: D.Lgs. n. 20/07);

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115R e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. n. 115/08);

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28R (di seguito: D.Lgs n. 28/11) e, in particolare, l’ articolo 29;

- i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali di cui al successivo alinea;

- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’ art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" ed il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" come successivamente modificati e integrati (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004 oppure decreti ministeriali elettrico e gas);

- i decreti ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, inerenti l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;

- il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante "Direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della L. 23 agosto 2004, n. 239" (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);

- il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";

- il decreto ministeriale 26 marzo 2010, recante "Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall’ articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro";

- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno previsto dall’ articolo 30, comma 11 della Legge n. 99/09;

- il "Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (di seguito: Regolamento CE n. 800/2008);

- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2011) 370 final del 22 giugno 2011, sull’efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2002, n. 234/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);

- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);

- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/04);

- la deliberazione dell’Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04;

- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2005, n. 70/05 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2005, n. 177/05 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2007, n. 123/07;

- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, EEN 3/08;

- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, EEN 4/08;

- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, EEN 34/08;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2009, EEN 1/09;

- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2009, GOP 26/09 (di seguito: deliberazione GOP 26/09);

- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2010, EEN 2/10;

- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, EEN 9/10;

- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2010, EEN 15/10;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, EEN 19/10 (di seguito: deliberazione EEN 19/10);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, EEN 4/11;

- la deliberazione dell’Autorità 15 settembre 2011, EEN 7/11 (di seguito: deliberazione EEN 7/11);

- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO 43/10, concernente orientamenti e proposte in merito all’aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi (di seguito: documento per la consultazione DCO 43/10);

- la comunicazione in data 15 dicembre 2010, prot. Autorità n. 040867, con cui l’Autorità ha trasmesso il documento per la consultazione DCO 43/10 alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di acquisirne il parere ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, dell’ articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale gas e dell'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

- le osservazioni e i commenti al documento per la consultazione DCO 43/10;

- le risultanze degli incontri tecnici tenutisi anche successivamente alla chiusura del periodo di consultazione previsto dal documento per la consultazione DCO 43/10 con operatori, rappresentanti delle Associazioni confindustriali, del Comitato Termotecnico Italiano e di Accredia – Ente Italiano di Accreditamento;

- il "Quinto Rapporto Annuale dell’Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica" pubblicato in data 23 marzo 2011, PAS 7/11 (di seguito: Quinto Rapporto Annuale sui TEE);

- il "Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 2011" pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel mese di luglio 2011 (di seguito: PAEE 2011);

- il "Secondo Rapporto Statistico Intermedio sull’anno d’obbligo 2010", approvato in data 15 settembre 2011, PAS 18/11 (di seguito: Secondo Rapporto Statistico sull’anno 2010);

- la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità (di seguito: DCQS) alle competenti Direzioni Generali del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 29 luglio 2011 (prot. Autorità 020356 in pari data, di seguito: comunicazione del 29 luglio 2011) con allegate proposte di riordino e aggiornamento delle vigenti Linee guida in esito al documento per la consultazione DCO 43/10;

- la risposta alla comunicazione di cui sopra ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 8 agosto 2011 (prot. Autorità n. 021768 dell’11 agosto 2011, di seguito: comunicazione dell’8 agosto 2011);

- gli ulteriori elementi emersi, a completamento del processo di leale collaborazione istituzionale, nell’incontro del 13 settembre 2011 con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per discutere delle proposte di riordino e di aggiornamento delle Linee guida;

- le osservazioni e i commenti formulati nell’ambito del tavolo tecnico istituito con la deliberazione EEN 7/11 per l’estensione del procedimento di consultazione avviato con deliberazione EEN 19/10 sull’aggiornamento e il riordino delle Linee guida;

- le numerose richieste di chiarimenti giunte alla Direzione DCQS dell’Autorità in merito a talune previsioni e modalità applicative delle vigenti Linee guida;

- le richieste di verifica e certificazione e le proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo valutate dal 2005 ad oggi dalla Direzione DCQS, anche con il supporto dell’ENEA nell’ambito della Convenzione di avvalimento approvata con deliberazione n. 4/06 e rinnovata con deliberazione GOP 26/09.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni, l’Autorità ha definito le "Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti" di cui all’ articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituito dall’ articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come s.m.i.;

- le disposizioni normative di cui al precedente alinea prevedono, tra l’altro, che l’Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le Regioni e le Province Autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, aggiorni le Linee guida di cui al medesimo alinea;

- in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida relativamente ai metodi di valutazione standard e analitico, l’Autorità ha pubblicato 41 schede tecniche per la quantificazione semplificata dei risparmi energetici, 27 delle quali sono oggi ancora in vigore e possono quindi essere utilizzate dagli operatori per presentare nuove richieste di verifica e certificazione;

- per agevolare l’attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) sin dal suo avvio, avvenuto il 1 gennaio 2005, l’Autorità ha sviluppato e progressivamente integrato per adeguarlo all’evoluzione della normativa e della regolazione, un sistema informativo online finalizzato a:

a) agevolare la presentazione di richieste di verifica e certificazione e di proposte di progetto da parte degli operatori, anche automatizzando i calcoli dei risparmi ovunque ciò fosse possibile;

b) favorire lo scambio di documenti e informazioni tra l’Autorità e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del meccanismo, con particolare riferimento alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e al gruppo di lavoro istituito dall’Enea in attuazione della Convenzione di avvalimento stipulata dall’Autorità;

c) consentire la redazione dei rapporti statistici e degli scenari previsionali, inclusi quelli esplicitamente richiesti all’Autorità dalla vigente normativa;

- con la deliberazione EEN 19/10 l’Autorità ha avviato un procedimento per la revisione e l’aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del sistema dei TEE indicando, tra gli altri, i seguenti obiettivi generali:

a) valorizzare l’esperienza maturata nei primi cinque anni di funzionamento del sistema;

b) potenziare l’efficacia del sistema nel promuovere la realizzazione di nuovi interventi di efficienza energetica, sia ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria già fissati dalla normativa, sia nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo periodo previsti dalla direttiva 2006/32/CE e, più in generale, dagli impegni per il Paese derivanti dal cosiddetto "Pacchetto Clima Europeo 20-20-20 al 2020";

c) tutelare gli interessi dei consumatori finali con riferimento alla necessità sia di garantire la promozione di nuovi interventi in grado di generare risparmi energetici reali, verificabili e addizionali, sia di minimizzare il costo complessivamente sostenuto per il funzionamento del meccanismo;

d) promuovere ulteriormente lo scambio di titoli di efficienza energetica, evitando di interferire con la capacità del mercato di selezionare prioritariamente gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia;

e) mantenere e, ove possibile, migliorare ulteriormente la semplicità, la trasparenza e la certezza delle regole e delle procedure attuative;

f) tutelare la concorrenza e promuovere lo sviluppo tecnologico;

- nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente, in data 1 dicembre 2010 l’Autorità ha approvato il documento per la consultazione DCO 43/10, contenente proposte in materia di aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo dei TEE;

- con riferimento all’aggiornamento delle Linee guida, nel DCO 43/10 sono state avanzate le seguenti proposte:

a) eliminare il premio del +5% previsto dall’articolo 7 per i progetti accompagnati da campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti partecipanti;

b) eliminare la differenziazione della dimensione minima per tipologia di soggetto, mantenendo invece quella per metodo di valutazione e, dunque, applicare i medesimi valori di 25 tep/anno, 50 tep/anno e 100 tep/anno (rispettivamente per i progetti standard, analitici e a consuntivo) indipendentemente dal soggetto titolare di progetto;

c) favorire la realizzazione di interventi nuovi e con un maggiore grado di strutturalità attraverso la modifica delle modalità di calcolo dei risparmi prevedendo, in particolare, l’introduzione di un nuovo coefficiente (nel seguito: coefficiente di durabilità τ) che tiene conto dei casi in cui la vita tecnica degli interventi supera la vita utile definita ai sensi della vigente normativa (ossia il periodo di diritto all’emissione dei TEE), e che verrebbe pertanto utilizzato come fattore moltiplicativo dei risparmi energetici riconosciuti nell’arco della vita utile degli interventi, al fine di valorizzare nell’ambito del meccanismo anche i risparmi generati oltre il periodo di riconoscimento dei TEE; in particolare nel DCO 43/10 si è proposto di calcolare il valore di tale coefficiente in funzione dei seguenti parametri:

- la durata in anni della vita tecnica assunta per gli interventi, per la cui definizione si è proposto di adottare una classificazione degli interventi in nove categorie di servizi energetici, associando a ciascuna di esse un valore di vita tecnica compreso tra 5 e 30 anni;

- il tasso di decadimento medio annuo dei risparmi, il cui valore è stato proposto pari al 3% per tutte le categorie di intervento, e che tiene conto forfetariamente di valutazioni qualitative relative all’impatto sulle prestazioni degli impianti di fattori quali l’obsolescenza tecnica e manutenzioni non ottimali, nonché dell’impatto del progresso tecnologico e del miglioramento del rendimento medio del parco termoelettrico nazionale sui risparmi energetici addizionali effettivamente conseguiti;

- la durata in anni della "vita utile", come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera dd), delle Linee guida i cui va

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Allegato A - Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica



TITOLO I - DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI


Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

- anno è un periodo di 12 mesi se non altrimenti specificato;

- Autorità è l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento e che quindi beneficia dei risparmi energetici conseguiti;

- coefficiente di addizionalità è un coefficiente percentuale intero positivo minore o uguale al 100%, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto e il valore del risparmio lordo di cui al presente comma;

- coefficiente di durabilità è un coefficiente positivo, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto integrale e il valore del risparmio netto, calcolato con riferimento alla vita utile dello stesso, come definiti al presente comma;

- collaboratori di progetto sono i soggetti giuridici con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi formali per la realizzazione del progetto medesimo quali, a titolo puramente esemplificativo, installatori o manutentori di apparecchiature;

- controllo a campione è l’attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell’ambito del meccanismo;

- data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1;

- data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo articolo 10;

- decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreto ministeriale 21 dicembre 2007 è il decreto del ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;

- decreto legislativo n. 115/08R è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

- distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell’energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

- Gestore dei mercati energetici è il soggetto di cui all’ articolo 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;

- intervento è l’intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all’ articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti Linee guida;

- obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

- obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

- periodo di riferimento di una richiesta di verifica e certificazione è il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta stessa;

- progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;

- risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima ed assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

- risparmio netto (RN) è il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato;

- risparmio netto integrale (RNI) è il risparmio netto che si stima venga conseguito nell’arco della vita tecnica di un intervento e applicando il tasso di decadimento annuo di cui al presente comma; esso è costituito dalla somma di due componenti: il risparmio netto conseguito nel corso della vita utile (nel seguito: risparmio netto contestuale, RNc) e il risparmio netto conseguito dal termine della vita utile al termine della vita tecnica dell’intervento stesso (nel seguito: risparmio netto anticipato, RNa);

- semestre è il periodo 1 gennaio-30 giugno o il periodo 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

- società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi;

- soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager sono i soggetti di cui all’ articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall’Autorità;

- soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all’ articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti Linee guida;

- soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, la società di servizi energetici o i soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager che presenta l’eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo articolo 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

- tasso di decadimento annuo è il tasso percentuale che tiene conto in modo forfettario della riduzione media che si assume intervenga annualmente nel risparmio netto generato dall’intervento, in ragione di fenomeni quali il peggioramento delle prestazioni delle nuove apparecchiature installate, della necessità di manutenzione, dell’evoluzione della situazione di riferimento, ecc.;

- trimestre è il periodo 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre, 1 ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;

- unità fisica di riferimento è il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo articolo 4, comma 4.2;

- valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;

- vita tecnica dell’intervento è il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia;

- vita utile dell’intervento è il numero di anni previsti all’ articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, all’ articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.;

- decreto ministeriale 5 settembre 2011 è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011. N2


Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo dell’ articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all’ articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.

2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell’offerta di servizi oltre il misuratore.

Art. 3 - Metodi di valutazione dei risparmi

3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:

a) metodi di valutazione standardizzata;

b) metodi di valutazione analitica;

c) metodi di valutazione a consuntivo.

3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono sviluppati in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera c), sono applicabili anche a progetti costituiti da uno o più interventi per i quali sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, purché tale scelta sia opportunamente motivata, e devono in ogni caso essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.

Art. 4 - Metodi di valutazione standardizzata

4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell’intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

4.2 L’UFR, il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL), i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità vengono definiti per ogni tipologia di intervento attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione pubblica (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata). Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità si intendono rispettivamente pari a 100% e a 1.

4.3 Le schede tecniche di valutazione standardizzata possono essere aggiornate alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati entro il 28 febbraio ovvero entro il 31 agosto di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate in data posteriore, rispettivamente, al 30 giugno ovvero al 31 dicembre del medesimo anno. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o di standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.

4.4 Per i progetti standardizzati la quota di risparmio netto integrale riconosciuta nell’ambito della richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.2, è calcolata come prodotto del numero di UFR oggetto dell’intervento, del RSL di cui al precedente comma 4.2, del coefficiente di addizionalità e del coefficiente di durabilità, a decorrere dall’inizio del semestre nel corso del quale la richiesta stessa è stata presentata (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta).

4.5 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell’ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell’intervento, a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento della richiesta.

4.6 Ai progetti standardizzati che comprendono la realizzazione di campagne finalizzate ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti specificati nella scheda tecnica relativa ad ogni specifico intervento, è riconosciuto un risparmio addizionale pari al 2% del risparmio netto integrale dell’intervento al quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 14. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, il risparmio addizionale di cui al presente comma è da ritenersi non applicabile.

Art. 5 - Metodi di valutazione analitica

5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l’intervento.

5.2 L’algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al comma 5.1, nonché i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità, vengono indicati nell’ambito di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica). Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, i valori dei coefficienti di addizionalità e di durabilità si intendono rispettivamente pari a 100% e a 1.

5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali sono state predisposte schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell’ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12, comma 12.3, è contabilizzato con riferimento ai valori dei parametri misurati nel corso di un periodo di monitoraggio di lunghezza pari o inferiore a dodici mesi (nel seguito: periodo di riferimento della prima richiesta). Il risparmio lordo riconosciuto nell’ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo articolo 12, comma 12.4, è contabilizzato con riferimento ai valori dei parametri misurati durante un periodo di monitoraggio successivo al periodo di riferimento della precedente richiesta e di lunghezza non superiore a dodici mesi (nel seguito: periodo di riferimento della richiesta successiva).

5.4 Per i progetti analitici la quota di risparmio netto integrale riconosciuta è calcolata moltiplicando il risparmio lordo di cui al comma 5.3 per il coefficiente di addizionalità e per il coefficiente di durabilità.

5.5 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 può essere aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro il 31 gennaio di ogni anno. Le versioni aggiornate delle schede tecniche si applicano a tutte le richieste di verifica e certificazione presentate a partire dall’anno solare successivo a quello di pubblicazione. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto della scheda tecnica, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche.

5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell’ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell’intervento, a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento della prima richiesta o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro mesi dalla data di prima attivazione dell’intervento.

Art. 6 - Metodi di valutazione a consuntivo

6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell’ambito del progetto);

b) descrizione del progetto e dell’intervento o degli interventi previsti con riferimento alla categoria prevalente tra quelle elencate nella Tabella 2 allegata con indicazione puntuale del sito o dei siti presso i quali ne è prevista la realizzazione;

c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all’intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone di utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l’intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all’intervento stesso;

d) risparmio previsto e descrizione delle modalità che si intende adottare per la determinazione del risparmio netto integrale, con specifica indicazione dei valori proposti per i coefficienti di addizionalità e di durabilità;

e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 13;

f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo articolo 14;

g) informazioni relative agli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali.

6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di progetto e di programma di misura l’Autorità pubblica nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).

6.4 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 6.1. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene ridefinito pari a 90 giorni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.N5

6.5 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell’ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell’intervento a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro mesi dalla data di prima attivazione dell’intervento.


Art. 7 - Valutazione del coefficiente di durabilità

7.1 La valutazione del coefficiente di durabilità da utilizzare per ciascuna tipologia di intervento avviene per mezzo dell’applicazione della seguente formula, arrotondando il risultato con criterio commerciale alla seconda cifra decimale:


Parte di provvedimento in formato grafico


dove:

T è la vita tecnica espressa in anni;

U è la vita utile espressa in anni;

δi è il tasso di decadimento annuo dei risparmi pari a:

- 0% per valori di i compresi tra zero e U-1;

- 2% per valori di i compresi tra U e T-1

7.2 L’allegata Tabella 2 raggruppa gli interventi ritenuti ammissibili ai sensi dell’ articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in categorie omogenee per settore d’intervento, forma di energia risparmiata, servizio energetico reso e/o vita utile assegnata dai decreti ministeriali stessi, indicando per ciascuna categoria un valore standard per il parametro T e il corrispondente valore del coefficiente di durabilità.

7.3 Quanto riportato al comma precedente costituisce un riferimento generale per la definizione del valore del coefficiente di durabilità da adottare per ciascun progetto oggetto di proposta di progetto e programma di misura; scostamenti da tali valori di riferimento possono essere ritenuti ammissibili in casi particolari, ad esempio laddove l’intervento non rientri esattamente in una delle categorie di cui al precedente comma 7.2 o possa essere attribuito a più di una di queste. Tali scostamenti dovranno in ogni caso essere opportunamente motivati, documentati e valutati sulla base di un criterio prudenziale. Dovranno in ogni caso essere previste riduzioni di tali valori di riferimento qualora gli interventi vengano realizzati utilizzando componenti recuperati da precedenti installazioni.

7.4 Nell’ambito della predisposizione di schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica la definizione del valore del coefficiente di durabilità applicabile avviene sulla base sia di quanto indicato al precedente comma 7.2 che di ulteriori fattori specifici dell’intervento considerato quali, a titolo esemplificativo:

a) le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi (ad esempio ore medie annue di funzionamento, evoluzione attesa del mercato di riferimento, etc.);

b) le caratteristiche tecniche indicate nella documentazione fornita dai produttori degli apparecchi o dispositivi oggetto di intervento o i risultati di prove di laboratorio;

c) i requisiti indicati dalla normativa tecnica di riferimento.

Art. 8 - Poteri calorifici inferiori dei combustibili

8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all’ articolo 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, vengono applicati i valori di potere calorifico inferiore riportati nella allegata Tabella 1.

8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall’Autorità ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e di quanto previsto nell’ Allegato I del decreto legislativo n. 115/08.


TITOLO II - PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI


Art. 9 - Preparazione dei progetti

9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente, assicurare e documentare la conformità dei progetti al disposto dell’ articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai requisiti (es.: condizioni di applicabilità e normativa tecnica) specificati nelle schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all’ articolo 4, comma 4.2, e all’ articolo 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all’ articolo 6, comma 6.1.

Art. 10 - Dimensione minima

10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno.

10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso del periodo di riferimento della prima richiesta di cui all’ articolo 5, comma 5.3, una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 40 tep.

10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all’ articolo 6, comma 6.1, una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 60 tep.

10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui all’ articolo 12, commi 12.2 e 12.3, e della prima richiesta di cui all’ articolo 12, comma 12.5.

Art. 11 - Richiesta di verifica preliminare di conformità

11.1 I soggetti di cui all’ articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 possono richiedere al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica preliminare di conformità non impegna il soggetto responsabile né ad approvare la proposta di progetto e di programma di misura di cui all’ articolo 6, comma 6.1, né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all’ articolo 16, comma 16.1.

11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo, dalle seguenti informazioni:

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