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14/12/2021

Violazione limiti di distanza, impugnazione del titolo abilitativo e interesse al ricorso

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sul criterio della vicinitas ai fini della legittimazione ad impugnare il titolo edilizio per la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni.

QUESTIONE - La questione rimessa all'Adunanza plenaria concerneva l’accertamento della sussistenza dell'interesse delle parti appellanti a far valere una violazione riguardante la distanza tra la costruzione del proprio vicino e - anziché la propria - quella di un altro proprietario non direttamente confinante. In particolare la sezione chiedeva di stabilire se, per impugnare i titoli edilizi altrui, il requisito della vicinitas, inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, sia sufficiente a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN CONTRASTO - Sul tema sono stati rilevati due orientamenti contrastanti:
- un primo orientamento secondo il quale la vicinitas è sufficiente per impugnare il titolo edilizio in quanto assorbe in sé anche il profilo dell’interesse al ricorso (C. Stato 10/03/2021, n. 2056C. Stato 12/03/2015, n. 1298);
- un secondo indirizzo per il quale l'interesse al ricorso presuppone, oltre la vicinitas, anche l’allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio arrecato dal titolo abilitativo ritenuto illegittimo (C. Stato 07/02/2020, n. 962C. Stato 18/10/2017, n. 4830).

PREGIUDIZIO DERIVANTE DALL’INTERVENTO ILLEGITTIMO - L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 09/12/2021, n. 22, ha risolto il contrasto nei termini che seguono, sottolineando peraltro che nel caso sottoposto vi era uno stretto collegamento tra la proprietà della parte ricorrente e l’area oggetto dell’intervento edilizio: si trattava infatti di immobili direttamente e immediatamente confinanti, sebbene la violazione, ossia il mancato rispetto delle distanze, fosse stata commessa non nei confronti dell’edificio di parte ricorrente ma di quello confinante.
Inoltre i giudici hanno spiegato che l’interesse al ricorso si lega necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem è stato rinvenuto in giurisprudenza non solo nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, nelle menomazioni dei valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumento del carico urbanistico.

PRINCIPI DI DIRITTO - Sulla base della ricostruzione storica della normativa e dell'analisi delle pertinenti pronunce giurisprudenziali e interpretazioni dottrinali sulla materia, l’Adunanza plenaria ha formulato i seguenti principi di diritto: 
- non può affermarsi che il criterio della vicinitas valga da solo ed in automatico a soddisfare l’interesse al ricorso, essendo a tal fine necessario anche uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
- l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo (e che, come detto, è necessario sussista) può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e quindi nel contraddittorio tra le parti;
- nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

Dalla redazione