Sent. C. Giustizia UE 02/05/2012, n. C-406/10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 02/05/2012, n. C-406/10

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Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso.

1)   L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
2)   L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.
3)   L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore.

Dalla redazione