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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2019, n. 0175/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 e dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge regionale 3/2020 (Sabatini Friuli-Venezia Giulia).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 22/03/2024, n. 036/Pres.
- Deliberaz. G.R. 26/01/2024, n. 93
- Deliberaz. G.R. 13/10/2023, n. 1578
- Deliberaz. G.R. 25/03/2022, n. 414
- D. Pres. R. 22/03/2022, n. 032/Pres.
- Deliberaz. G.R. 13/01/2022, n. 12
- Deliberaz. G.R. 28/10/2021, n. 1649
- D. Pres. R. 20/11/2020, n. 0163/Pres.
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Premessa

N34

IL PRESIDENTE

 

VISTA la legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

VISTO l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale, tra l'altro, è istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso;

VISTO l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), secondo il quale istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relativ

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'articolo 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi, finalizzati a sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale. Il presente regolamento disciplina altresì la gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA, società per azioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), nonché la deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese).

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CAPO II - Beneficiari e richiedenti
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Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari e possono presentare ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 3 domanda di attivazione dell'intervento incentivante le imprese iscritte nel Registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti beneficiari devono avere in Friuli-Venezia Giulia la sede operativa, attiva e regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, alla qua

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Art. 3 - Soggetti richiedenti

1. Sono soggetti richiedenti e possono presentare a FVG Plus richiesta di intervento incentivante in conformità all’articolo 8, comma 2:

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CAPO III - Regime di aiuto e ammissibilità delle spese
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Art. 4 - Regime di aiuto

1. Salvo quanto stabilito ai commi 3 e 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di PMI ai sensi dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del regolamento (UE) n. 651/2014. N19

2. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità dell'aiuto non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 1 oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI, su espressa indicazione dei soggetti beneficiari gli incentivi sono concessi in osservanza dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di iniziative realizzate nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'incentivo. N6

4. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a)

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Art. 5 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili le iniziative che si sostanziano nell'acquisizione dei beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari e che hanno le caratteristiche di cui ai commi 1-bis, 1-ter o 1-quater. N20

1-bis. Nel caso di PMI sono ammissibili alla concessione dell’incentivo, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 o del regolamento (UE) 2023/2831, le seguenti tipologie di iniziativa:

a) creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;

b) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e l’acquisizione avviene a condizioni di mercato.

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Art. 6 - Operazioni finanziarie e spese ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie per l’acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili. N24

2. N8

3. N9

4. Non sono ammissibili gli importi relativi all'IVA, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile, e a qualsiasi onere fiscale o finanziario. N10

5.

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Art. 7 - Intervento incentivante

N12

1.

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CAPO IV - Procedimento contributivo
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Art. 8 - Procedimento

1. N13 Le domande di attivazione dell'intervento incentivante sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti, prima dell'avvio dell'iniziativa. Il medesimo soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione dell’intervento incentivante per ciascun anno solare. N28

1-bis. N13 In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche in caso di iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa. N51

2. Successivamente al ricevimento della domanda attivazione dell'intervento incentivante, i soggetti richiedenti fanno pervenire esclusivamente per via telematica, in conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 2, la richiesta di intervento incentivante a FVG PLUS, anche senza la preventiva stipulazione dell'operazione finanziaria, entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa, a pena di inammissibilità. N52

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Art. 9 - Variazioni

1. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a FVG Plus, con riferimento ai soggetti beneficiari, ogni variazione nella titolarità o nella proprietà dell'impresa, l'assoggettamento a procedure di tipo concorsuale o l'avvio di iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, lo stato di scioglimento o liquidazione volontaria, l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei titolari e degli amministratori, nonché dei soci nel caso di società di persone, e ogni altro fatto ritenuto rilevante con riguardo all'attività del soggetto beneficiario o alla legittimità dell'incentivo concesso.

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CAPO V - Obblighi, revoca e controlli
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Art. 10 - Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:

a) realizzare l'iniziativa secondo le modalità e i termini previsti dal provvedimento di concessione dell'incentivo;

b) mantenere l'attività economica e l'iscrizione al Registro delle imprese della sede operativa nel territorio regiona

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Art. 11 - Cause di annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

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Art. 12 - Procedimento di annullamento e revoca

1. In presenza di circostanze che possono dar luogo ad annullamento o revoca dell'incentivo, FVG Plus, in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca e assegna ai destinatari della comuni

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Art. 13 - Ispezioni e controlli

1. FVG Plus può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la ve

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Art. 14 - Abrogazione e ultrattività della disciplina previgente

1. È abrogato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329", emanato con il D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 205, di seguito "regolamento previgente".

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, alle domande di agevolazione di cui alla parte I, numero 13, dell'allegato A e alla parte I, numero

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato A

(riferito all’articolo 1, comma 2, lettera h-quater)

N33

 

Tabella A

Margine da aggiungere al tasso di base per l’Italia come individuato dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

 

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Margine

Ottimo (AAA-A)

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