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05/10/2021

Impianto di climatizzazione nel controsoffitto: computo nella volumetria

Secondo il Consiglio di Stato, la controsoffittatura destinata ad ospitare l’impianto di climatizzazione non costituisce volume tecnico e va computata nella volumetria complessiva ai fini del calcolo del contributo di costruzione.

La controversia riguardava la quantificazione del contributo di costruzione da versare per un intervento di ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d’uso dell’immobile da industriale a commerciale, al fine di insediarvi una struttura di vendita. Tra gli altri (complessi) motivi di ricorso, il ricorrente contestava il mancato scomputo dalla volumetria complessiva oggetto di cambio di destinazione d’uso, della volumetria occupata dall’impianto di climatizzazione, che aveva determinato una diminuzione dell’altezza utile di circa 35 cm. Secondo il ricorrente si trattava di un volume tecnico che non incide sul carico urbanistico, oppure di superficie accessoria computabile al 60% ai sensi del D. Min. LL.PP. 10/05/1977, n. 801.

Il Consiglio di Stato C. Stato 20/08/2021, n. 5966 ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso sulla base della consolidata giurisprudenza che afferma che i volumi tecnici sono per definizione soltanto quelli allocati al di fuori del corpo dell’edificio (ma ad esso funzionali) i quali non vengono computati solo ed in quanto insuscettibili di autonoma utilizzazione.
A conferma di tale orientamento, il Consiglio ha richiamato la “risalente, ma ancora attualeCirc. Min. LL.PP. 31/01/1973, n. 2474, secondo la quale i volumi tecnici sono quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
La circolare precisa, inoltre, che la definizione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.

Posto che il Regolamento comunale ribadiva tale impostazione, i giudici hanno concluso che un impianto di climatizzazione contenuto in un controsoffitto non costituisce un “volume tecnico”, ritenendo ultronea la pretesa della parte ricorrente di scomputare, dal parametro a base del calcolo degli oneri d’urbanizzazione la controsoffittatura destinata all’alloggio dell’impianto, facente invece parte integrante della volumetria computabile a tal fine.

Dalla redazione