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Deliberaz. G.R. Veneto 07/09/2021, n. 1212

Specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del comma 10 dell'art. 11 e del comma 10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20.03.2018. L.R. 16 marzo 2018, n. 13.
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Testo del documento

Il Piano regionale delle attività di cava (PRAC), previsto dalla L.R. 16.03.2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018, costituisce lo strumento di settore per la pianificazione dell'attività estrattiva e, in particolare, di quella delle cave dei materiali di gruppo A come definiti dall'art. 4 della citata legge.

Il PRAC ha la finalità di perseguire la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava, l'autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al trasporto dei materiali.

Per il raggiungimento di tali finalità sono stati stimati i fabbisogni di materiali inerti, determinati i quantitativi autorizzabili all'estrazione, definiti gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta l'attività di cava e stabilita la ripartizione dei volumi massimi complessivi di materiale autorizzabili tra gli ambiti territoriali provinciali nonché il volume massimo di materiale autorizzabile per singolo provvedimento e gli ulteriori requisiti, condizioni e norme tecniche che consentono il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione delle cave.

Il PRAC, come previsto dall'art. 7 della L.R. 13/2018, è stato formulato sulla base di una previsione decennale ma con efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta se ne determini la necessità. L'art. 7 stabilisce inoltre che "le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere" e che "costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica".

La L.R. 13/2018 prevede quindi un Piano che possa far fronte in tempi brevi alle mutate esigenze di fabbisogno di materiali inerti mediante la possibilità di sospendere le istruttorie delle domande di autorizzazione di cava, ove il volume di materiale estraibile richiesto ecceda i limiti assegnati agli ambiti territoriali provinciali, fino alla ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi autorizzabili, invece di procedere con meri dinieghi delle istanze.

Ciò è previsto dal comma 10 dell'art. 8 delle NTA del PRAC per le cave di sabbia e ghiaia, dal comma 10 d

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