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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 30/12/1999, n. 943
Sent. C. Cass. civ. 30/12/1999, n. 943
1. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Regolamenti predisposti dall'originario proprietario unico dell'edificio condominiale ovvero formati con il consenso di tutti i condomini - Clausole limitatrici dei diritti del condomino sulla proprietà esclusiva o su quella comune o attributive di maggiori diritti ad alcuni condomini - Natura contrattuale - Conseguenze - Modificabilità soltanto con il consenso unanime - Clausole disciplinatrici dell'uso delle cose comuni - Natura regolamentare - Conseguenze - Modificabilità a maggioranza. 2. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Formazione - Soggezione al requisito della forma scritta - Fondamento - Relativa qualificazione del requisito formale - Forma scritta "ad substantiam" e non "ad probationem" - Fondamento - Modificazione del regolamento - Soggezione alla forma scritta "ad substantiam" - Sia per le clausole contrattuali che per quelle regolamentari - Fondamento - Modificazione per comportamenti concludenti - Esclusione - Fattispecie in tema di clausola di divieto di sosta nel cortile comune.1. Le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non |
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