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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 29/07/2021, n. 20
L. R. Sicilia 29/07/2021, n. 20
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CAPO I - Principi, finalità e destinatari |
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Art. 1 - Principi e finalità1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, |
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Art. 2. - Destinatari1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul |
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CAPO II - Assetto istituzionale e programmazione |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione: a) promuove, in raccor |
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Art. 4 - Funzioni degli enti locali1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 5, interventi diretti |
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Art. 5 - Funzione degli enti del Terzo settore1. La Regione riconosce la funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi per la realizzazione di iniziative final |
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Art. 6 - Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della presente legge, in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del dec |
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Art. 7 - Programma annuale1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse ed individua le priorità e le risorse finanziarie disponibili. 2. La Regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in pa |
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Art. 8 - Monitoraggio delle politiche di accoglienza1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare il monitoraggio e di sviluppare analisi del fenomeno sul territorio regionale. 2. L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da un |
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Art. 9 - Conferenza annuale sul fenomeno migratorio1. Il Presidente della Regione convoca annualmente una Conferenza sul fenomeno migratorio quale luogo aperto di confronto e scambio fra i cittadini e l |
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CAPO III - Interventi di settore |
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Art. 10 - Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità, favorisce l'accoglienza e l'inclusione dei richiedenti e dei titol |
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Art. 11 - Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di origine1. La Regione, nell'ambito di programmi nazionali, comunitari e internazionali, favorisce, anche in collaborazione con le comunità e le associazioni r |
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Art. 12 - Interventi per i minori stranieri non accompagnati1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed il programma annuale prevedono modalità |
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Art. 13 - Elenco regionale dei mediatori culturali1. È istituito, a fini conoscitivi, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori c |
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Art. 14 - Assistenza socio-sanitaria1. La Regione garantisce ai destinatari della presente legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani. 2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque garantito l'accesso: a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comun |
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Art. 15 - Politiche abitative1. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale come strumento per la salvaguardia della coesione sociale e la rimozione degli ostacoli all'accesso ad un abitare adeguato e promu |
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Art. 16 - Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10. 2. La Regione e gl |
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Art. 17 - Orientamento e formazione professionale1. La Regione promuove l'accesso dei destinatari della presente legge, che abbiano conseguito il titolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ad interventi di tiroc |
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Art. 18 - Misure per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo e l'avvio di attività autonome ed imprenditoriali dei destinatari della presente legge. 2. La Regione, nell'ambito |
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Art. 19 - Misure a tutela del lavoro regolare1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'emersione del lavoro irregolare e di forme illecite di intermediazione di manodopera e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro. 2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 6, definisce annualmente gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e |
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Art. 20 - Misure contro la discriminazione1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione dei servizi ai destinatari della presente legge, informano la propria attività ai principi di adeguat |
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Art. 21 - Clausola valutativa1. Con cadenza triennale, prima della presentazione del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana una |
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CAPO IV - Modifiche di norme ed entrata in vigore |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 91. L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 81. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 ma |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. |
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