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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Barriere architettoniche e Superbonus: requisiti, massimali, asseverazione e cessione del credito
Gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, normalmente agevolabili al 50% ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e), possono essere eseguiti, a determinate condizioni, fruendo della più favorevole detrazione del 110%. In questo contributo si illustrano le modalità di fruibilità del Superbonus per tali interventi, ponendo in evidenza anche gli importanti chiarimenti contenuti nella risposta dell’Agenzia delle entrate all’Interpello 455/2021.
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989 (in assenza dei quali non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - vedi Eliminazione delle barriere architettoniche) e possono riferirsi a diverse categorie di lavori, quali ad esempio (cfr. Circolare 24/02/1998, n. 57/E, paragrafo 3.4):
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale e ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
IRRILEVANZA DEL REQUISITO ANAGRAFICO – L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 455/2021, ha chiarito diversi aspetti riguardanti la fruibilità del Superbonus in relazione agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lettera e), comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
Nel caso di specie l’istante, al fine di realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche, aveva chiesto chiarimenti sulla fruibilità del Superbonus, con particolare riguardo al disposto dell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 2, dove si fa riferimento agli interventi previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e) “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”.
Un importante chiarimento proviene dalla conferma di quanto già affermato nella risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, dove è stata dichiarata lasostanziale irrilevanza della presenza di persone di età superiore a 65 anni nell'edificio oggetto degli interventi.
La detrazione di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e), spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone di età superiore a 65 anni o disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.
Ai fini dell’applicabilità di tale detrazione è necessario che l'intervento presenti le caratteristiche di cui al D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti.
Tale principio risulta applicabile anche ai fini del Superbonus, visto l'esplicito richiamo dell’art. 119 del D.L. 34/2020 agli interventi di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e).
Effettivamente, come da noi rilevato fin dal primo momento, l’inciso “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni”, inserito nell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 2, risulta del tutto incomprensibile. Se è “anche”, significa che altri casi non sono esclusi, pertanto non occorreva specificarlo. Se invece l’obiettivo era quello di limitare a tali casi allora non si comprende il motivo per cui aggiungere “anche”.
INTERVENTO TRAINATO – Ai fini dell’applicabilità del Superbonus, resta tuttavia necessario che gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico, come previsto dal comma 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.
Un’importante novità è stata poi introdotta dall'art. 33 del D.L. 77/2021, comma 1, lettera a), il quale ha aggiunto al comma 4 dell'art. 119 la possibilità che gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche vengano “trainati” anche da un intervento trainante di riduzione del rischio sismico.
In altri termini, l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche può essere trainato sia da un intervento trainante di Ecobonus (comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020) che da un intervento trainante di Sismabonus (comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020).
Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
In pratica, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
MASSIMALI DI SPESA - Il massimale di spesa ammesso alla detrazione, come chiarito in risposta alla citata interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche è pari a 96.000 Euro.
Qualora le opere siano compiute a servizio di un immobile condominiale (eseguite su parti comuni, come ad esempio l’installazione di un ascensore), il massimale va inteso moltiplicabile per il numero di unità immobiliari distintamente accatastate, in conformità ai principi generali ribaditi con la Circolare 24/E/2020 e Circolare 30/E/2020. Viceversa, in caso di intervento sulla singola unità immobiliare, esso va riferito complessivamente all'unità stessa ed eventuali pertinenze.
È importante ricordare che il massimale di spesa in questione è condiviso tra l’intervento di eliminazione di barriere architettoniche ed eventuale contestuale intervento di Sismabonus, impianto fotovoltaico e ristrutturazione generale, nel senso che questi interventi non sono cumulabili ma tutti insieme usufruiscono del massimale unico di 96.000 Euro.
In proposito, nella Risoluzione 60/E/2020 viene affermato che “con particolare riferimento all’intervento […] di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, si fa presente che per effetto del rinvio, contenuto nell’art. 16 del D.L. 63/2013, all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, che deve intendersi quale norma di riferimento generale. Inoltre, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili”.
La stessa conclusione si ritiene vada raggiunta con riferimento al fotovoltaico e alle barriere architettoniche, tutti interventi per i quali le norme che ne prevedono l’attrazione nel regime del 110% fanno riferimento al succitato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, con la conseguenza che i vari interventi sono sì cumulabili, ma entro il limite unico di 96.000 Euro.
ASSEVERAZIONE RISPETTO REQUISITI E CONGRUITÀ COSTI - Per l’asseverazione in merito al rispetto dei requisiti tecnici nonché alla congruità dei costi:
1) per quanto riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche trainati dall’Ecobonus, essa va rilasciata nell’ambito dell’apposita sezione del modello predisposta dall’Enea sulla propria piattaforma online, avendo inoltre riguardo, per la congruità dei costi, alle stesse modalità definite per gli interventi di Ecobonus ad opera del D.M. 06/08/2020, c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus” (quindi si guarda in primo luogo ai prezzari regionali delle opere pubbliche, o in alternativa ai prezzari Dei, e solo se questi prezzari non comprendono in tutto o in parte le lavorazioni da svolgere si può procedere con analisi prezzi - l'Allegato I del citato Decreto Requisiti Ecobonus non contempla tali interventi);
2) per quanto riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche trainati dal Sismabonus, viceversa, la modulistica per le asseverazioni (allegati al D.M. 58/2017 come modificati ad opera del D.M. 329/2020) non contempla alcuna specifica indicazione. Si ritiene pertanto che l’asseverazione possa essere redatta ad opera del tecnico su modulistica libera ed acclusa agli allegati concernenti il Sismabonus.
Quanto ai parametri in base ai quali valutare la congruità dei prezzi, è possibile fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con Interpello 09/11/2020, n. 538. In tale documento, ai fini dell’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati con il Super-Sismabonus, si afferma che occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi (si ritiene possibile scegliere anche più di un prezzario).
Ciò in quanto il D.M. 06/08/2020 (c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”) - richiamato anche ai fini del Sismabonus dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 - non risulta fornire indicazioni specifiche applicabili agli interventi antisismici.
Riteniamo indicazione di buonsenso fare comunque riferimento a prezzi e soluzioni tecnologiche “medie”, in linea con lo spirito della verifica di congruità di costi nell’ambito del Superbonus.
CESSIONE DEL CREDITO – Relativamente alla cessione del credito e allo sconto in fattura, il legislatore ha “dimenticato” di inserire l’intervento concernente l’eliminazione di barriere architettoniche tra quelli per i quali è ammessa la cessione del credito, che pertanto allo stato attuale non è prevista per tale categoria di intervento (comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020).
A tale dimenticanza ha posto parzialmente rimedio la Guida Superbonus di marzo 2021, in cui l’Agenzia ha chiarito che gli interventi relativi alle barriere architettoniche possono usufruire della cessione del credito, ma questo solo quando rientrano tra quelli “trainati”, secondo quanto illustrato in precedenza.
In altri termini, la cessione del credito (o sconto in fattura) è attivabile solo quando l’intervento rientra nel perimetro applicativo del Superbonus, e non quando viene eseguito come normale ristrutturazione al 50%.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera b) e 7-bis, art. 121 del D.L. 34/2020, in riferimento agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura soltanto per le spese sostenute nel 2022.