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30/06/2021

Errore nell’offerta economica, correzione d’ufficio e soccorso istruttorio

Il TAR Lazio-Roma chiarisce le condizioni per la rettifica d'ufficio di un errore commesso dal concorrente nella formulazione dell’offerta economica.

FATTISPECIE - Al momento di apertura delle buste contenti le offerte economiche, la Commissione rilevava che nei documenti caricati da un operatore economico erano presenti alcune incongruenze tra il documento “offerta economica generata dal sistema” e il documento “modello di offerta economica”. In particolare si trattava di difformità relative ai ribassi, al costo della mano d’opera e oneri per la sicurezza, i cui importi risultavano in rilevante contrasto nei due citati documenti. Il concorrente contestava l’esclusione sostenendo che si trattasse di un mero errore di battitura (correggibile ex officio o tramite soccorso istruttorio) e sosteneva che se la Stazione appaltante avesse preso in considerazione solo il secondo dei documenti presentati, l’esito della gara sarebbe stato diverso e ad essa favorevole.

LIMITI E CONDIZIONI DELLA RETTIFICA D'UFFICIO - Per risolvere la questione il TAR Lazio-Roma 22/06/2021, n. 7416 ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale nelle gare di appalto, l’errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione dell’offerta, specie relativamente alla componente economica di essa, può essere rettificato ex officio dall’amministrazione e per essa dalla commissione, solo:
- ove sia ictu oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico e
- non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell’offerente (C. Stato 11/01/2018, n. 113; C. Stato 16/03/2016, n. 1077).

DISCORDANZA DELLE DICHIARAZIONI DELL’OFFERTA ECONOMICA - Secondo il TAR, in presenza di due difformi dichiarazioni relative a componenti fondamentali dell’offerta economica, il giudizio circa la prevalenza dell’una dichiarazione rispetto all’altra necessita della ricostruzione dell’effettiva e reale volontà dell’offerente, mediante, quindi, un giudizio non automatico, ma richiedente un’attività interpretativa estranea alle competenze del seggio di gara e dell’Amministrazione appaltante.
Nel caso di offerta economica viziata da difformi dichiarazioni di suoi componenti fondamentali, solo l’offerente infatti sarebbe titolato a svolgere una “interpretazione autentica” necessaria a chiarire il macroscopico errore; ma siffatto intervento chiarificatore dell’offerente, postumo all’apertura delle offerte economiche, impatterebbe sui principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio, risultando quindi inammissibile.

Discordanza tra importi in cifre e in lettere - Già l’Adunanza plenaria, con la sentenza del 13/11/2015, n. 10, nella più limitata evenienza della discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere (si ricorda che risultava maggioritaria la tesi della prevalenza dell’offerta in lettere), ha chiarito che la rettifica, pur astrattamente ammissibile in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi “diretti ed univoci” tali da configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell'offerente, non essendo consentito alle commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell'offerta con sostituzione, anche solo parziale, alla volontà dell'offerente.

SOCCORSO ISTRUTTORIO - Infine è stata esclusa la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016 in quanto, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di colmare carenze formali della domanda o lacune documentali di comprova dei requisiti, bensì di sopperire ad un errore nella formulazione dell’offerta, come detto, non immediatamente percepibile ma richiedente un’attività interpretativa.

Sulla base delle suesposte argomentazioni il TAR ha respinto il ricorso, confermando l’aggiudicazione all’offerente controinteressato.

Dalla redazione