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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Transiz. Ecologica 21/05/2021
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Premessa
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (di seguito: “decreto legislativo n. 79 del 1999”) e in particolare l’art. 9, ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito: “decreto legislativo n. 164 del 2000”) e in particolare l’art. 16, ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater in merito all’ammissibilità di progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici; Visto il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (di seguito: PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999; Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (di seguito: direttiva EED II); Vista la Relazione annuale sull’efficienz |
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Art. 1. - Modifiche all’art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Finalità e campo di applicazione1. All’art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole “dal 2017 al 2020” sono aggiunte le seguenti: “e per il periodo dal 2021 al 2024”; dopo le parole “in coerenza |
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Art. 2. - Modifiche all’art. 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Definizioni1. All’art. 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) dopo le parole “fermo restando quanto previsto all’art. 6” sono aggiunte “, comma 6 e dal punto 1.3 dell’Allegato I al presente decreto.”; b) dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: “j-bis) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto tito |
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Art. 3. - Modifiche all’art. 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi1. All’art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell’articolo è sostituita con la seguente: “Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020”; b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4. - Introduzione dell’art. 4-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-20241. Dopo l’art. 4, è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024). — 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l’energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull’applicazione dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all’art. 3 |
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Art. 5. - Modifiche all’art. 5 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti1. All’art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 6. - Modifiche all’art. 6 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi1. All’art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica |
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Art. 7. - Introduzione dell’art. 6-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Sistema a base d’asta1. Dopo l’art. 6, è inserito il seguente: “Art. 6-bis (Sistema a base d’asta). — 1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, è introdotto un nuovo |
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Art. 8. - Modifiche all’art. 7 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE1. All’art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e FIRE mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine d |
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Art. 9. - Modifiche all’art. 8 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Corrispettivi per la copertura dei costi operativi1. All’art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 10. - Modifiche all’art. 9 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi1. All’art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 11. - Modifiche all’art. 10 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Cumulabilità1. All’art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12. - Modifiche all’art. 11 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Copertura degli oneri per l’adempimento agli obblighi1. All’art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13. - Introduzione dell’art. 11-bis al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Stabilità del mercato dei certificati bianchi1. Dopo l’art. 11, è inserito il seguente: |
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Art. 14. - Modifiche all’art. 12 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Attività di verifica e controllo1. All’art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “la corretta esecuzione” sono sostituite con le seguenti: “la conformità”; b) al comma 2, la lettera a) è sostituita con la seguente: “a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi”; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilit� |
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Art. 15. - Modifiche all’art. 13 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Rapporti relativi allo stato di attuazione1. All’art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “Dal 2017, e entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 gennaio di ogni anno”, la parola “AEEGSI” è sostituita dalla seguente: “ARERA”; b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la quantificaz |
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Art. 16. - Modifiche all’art. 14 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni1. All’art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “di cui agli articoli 4” sono agg |
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Art. 17. - Modifiche all’art. 14-bis del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Emissione di certificati bianchi1. All’art. 14-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell’articolo è sostituita con la seguente: “Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”; |
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Art. 18. - Modifiche all’art. 15 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Misure di semplificazione e di accompagnamento1. All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 2, nonché della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all’individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all’ |
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Art. 19. - Modifiche all’art. 16 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Disposizioni finali ed entrata in vigore1. All’art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al decre |
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Art. 20. - Modifiche all’Allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi1. L’allegato 1 è integralmente sostituito dal seguente: “Allegato 1 - METODI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo “PC” 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del “progetto a consuntivo” (di seguito “PC”) di cui all’art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE. 1.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RC” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi. È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi: a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo; b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento. Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento. 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto. 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 1.6. L’esito dell’istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del presente decreto. 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l’ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto: a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l’invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi; b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all’art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l’esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 7, comma 2. A valle dell’eventuale esito positivo sull’ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmi |
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Art. 21. - Modifiche all’Allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018. Modalità riconoscimento dei certificati bianchi1. L’allegato 2 è integralmente sostituito dal seguente: “Allegato 2 - MODALITÀ RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI BIANCHI
1. Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi 1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l’ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell’istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l’approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con |
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Art. 22. - Disposizioni finali1. Il presente decreto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl |
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Allegato - TABELLA 1 - Tipologie degli interventiParte di provvedimento in formato grafico |
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