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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Trib. 14/04/1984, n. 4161
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[Premessa]Pervengono a questa Presidenza continue segnalazioni, motivate lamentele e giustificati rilievi da parte di consulenti tecnici in ordine ai criteri con cui vengono liquidati dai giudici istruttori onorari e spese per le operazioni eseguite dai consulenti stessi in materia civile. |
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A) Entrata in vigore e applicazione delle tabelle.Non é dubbio che l'art. 2 della legge n. 319 del 1980 R non richiede un atto di normazione secondaria, bensì un mero atto amminis |
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B) Determinazione dei compensi.A più gravi e consistenti rilievi - come ho accennato - ha dato luogo la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti. In via generale va rilevato che l'art. 2 della legge n. 319/1980, dopo aver stabilito, al primo comma, il principio che la misura degli onorari fissi e di quelli variabili é fissata in apposite tabelle, dispone, al secondo comma, che, per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine, nonché della completezza e del pregio della prestazione fornita. Ciò vuol dire che il giudice: a) non può discostarsi dalla misura degli onorari fissi; b) per gli onorari variabili ha facoltà di determinazione del compenso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dalle tabelle e tale discrezionalità deve esercitare con riferimento ai parametri previsti dalla legge, vale a dire la difficoltà dell'indagine e completezza e pregio della prestazione. |
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C) Incarichi collegiali.Devono considerarsi tali quelli caratterizzati: a) dall'accertamento unitario; b) dalla presenza di un'unica relazione |
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D) Ausiliari del consulente.Riguardo alle spese affrontate per prestazioni di carattere manuale (dattilografo, fotografo, ecc.), esse debbono essere rimborsate comunque - senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice ad avvalersi di tale personale ausiliario - co |
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E) Rimborso spese.Va rilevato che l'art. 23 D.P.R. n. 820/83 precisa che gli onorari fissi o variabili previsti nelle t |
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F) Provvedimento di liquidazione.Esso, come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deve essere motivato (art. 111 Cost.), per consentire alle parti ed eventualmente al giudice competente per l'esame del ricorso di cui |
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