D. Leg.vo 17/08/1999, n. 298 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 17/08/1999, n. 298

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

In vigore dal 28/02/2000.
Con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in G.U. 13/09/1999, n. 215
- L. 30/10/2014, n. 161

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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima di

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e

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Art. 2. - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;

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Art. 3. - Obblighi dell'armatore

1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. In particolare, l'armatore:

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Art. 4. - Requisiti di sicurezza e di salute

1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovv

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Art. 5. - Informazione dei lavoratori

1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994,

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Art. 6. - Formazione dei lavoratori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che

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Art. 7. - Formazione del comandante della nave da pesca

1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:

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Art. 8. - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è svolta ai sensi dell'

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Art. 9. - Sanzioni

1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.

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Art. 10. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo l

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ALLEGATO l - PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE (art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 1)


Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca nuova.


1. Navigabilità e stabilità.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.


2. Impianto meccanico ed elettrico.

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

il buon funzionamento di tutte le apparecchiature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature elettriche essenziali per la sicurezza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

del sistema di radiocomunicazione;

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia corretta.

2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.

2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.

2.6. Tutte le attrezzature imp

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ALLEGATO II - PRESCRIZIONI MINIME Dl SICUREZZA E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI (art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)


Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente. N1


1. Navigabilità e stabilità.

1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua destinazione ed al suo impiego.

1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.

1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave.

Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità della nave.


2. Impianto meccanico ed elettrico.

2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:

la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;

il buon funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di emergenza;

il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.

2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza.

Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, a di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:

del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;

delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;

del sistema di radiocomunicazione;

della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile sulla nave.

Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo trattino.

Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al fuoco.

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ALLEGATO III - PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO DI SOPRAVVIVENZA (art. 3, comma 2, lettera d)


Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca.


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ALLEGATO IV - PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 3, comma 2, lettera e)


Osservazione preliminare

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Dalla redazione