Il provvedimento, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 40 del D. Leg.vo 81/2008, definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione, da parte del medico competente, delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il citato modello 3B, di cui al comma 1, dell'art. 40 del medesimo D. Leg.vo 81/2008.
In particolare il decreto, in vigore dal 25/08/2012, reca i seguenti allegati:
- Allegato I, che modifica l'Allegato 3A del D. Leg.vo 81/2008, recante i contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico;
- Allegato II, che modifica l'Allegato 3B del D. Leg.vo 81/2008, recante i contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del D. Leg.vo 81/2008, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica.
Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è definito un periodo transitorio fino 25/08/2013 per la sperimentazione delle disposizioni previste, entro il quale il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B scade il 30/06/2013.