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07/01/2021

La diversa distribuzione dei locali interni non è un illecito edilizio

L'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non necessitano di un vero e proprio titolo abilitativo; devono tuttavia essere assentite tramite una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione relativo alla realizzazione, su terrazzo di proprietà, di due manufatti con copertura di legno e tegole, pareti in muratura ed infissi di metallo e vetro collegati da una pensilina in aderenza all’unità immobiliare con funzione di copertura di una caldaia e ad alcune differenze nella distribuzione interna dell’appartamento rispetto al titolo edilizio abilitativo rilasciato. Il ricorrente sosteneva la tenuità degli abusi e richiedeva l’applicazione della sola sanzione pecuniaria data, a suo dire, l’indemolibilità tecnica delle opere senza pregiudizio per le parti legittime dell’immobile.

In proposito il TAR Lazio-Roma 23/11/2020, n. 12304 ha annullato l’ordine di demolizione con riferimento alla realizzazione delle opere interne dell'appartamento, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, anche se previa comunicazione asseverata, con conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, qualora essi si concretizzino nella diversa distribuzione interna degli ambienti.

Viceversa i giudici hanno confermato la legittimità dell’ordine impartito con riferimento agli altri manufatti realizzati evidenziando che:
- la sanzione pecuniaria per interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio (vedi art. 34, D.P.R. 380/2001) è una misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino, che può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato soltanto in sede di esecuzione dell'eventuale ordine di demolizione, non in sede di adozione dello stesso. Ne deriva che la sussistenza di un eventuale pregiudizio non rileva ai fini della legittimità dell'ordine demolitorio;
- gli abusi non potevano ritenersi irrilevanti sotto il profilo edilizio, stante l’indubbio aumento di superficie e di volume utile prodotto dai lavori, anche con riguardo al c.d. “vano tecnico” adibito a locale caldaia, ma comunque costituito da un locale chiuso, formato da una struttura permanente, stabilmente ancorata al suolo e parte integrante delle altre opere volte ad aumentare l’estensione dell’abitazione principale.

Resta ovviamente fermo che l'intervento in questione deve essere assentito tramite la presentazione allo Sportello unico dell'edilizia di una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato) e corredata dalla fine lavori con conseguente variazione catastale (necessaria anche ai fini della possibile commerciabilità dell'immobile).

Dalla redazione