Sent. C. Giustizia UE 01/03/2012, n. C-484/10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 01/03/2012, n. C-484/10

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Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione — Norme non armonizzate — Certificazioni di qualità — Requisiti relativi agli organismi di certificazione.

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che i requisiti prescritti dall’articolo 81 del regolamento sul calcestruzzo strutturale (EHE‑08), approvato con il regio decreto n. 1247/2008, del 18 luglio 2008, in combinato disposto con l’allegato 19 di tale regolamento, per consentire il riconoscimento ufficiale dei certificati attestanti il livello di qualità dell’acciaio per calcestruzzo armato rilasciati in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un simile ostacolo può essere giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l’uso dell’acciaio per calcestruzzo armato in Spagna. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio accertare, nell’ipotesi in cui l’ente che rilascia il certificato di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in Spagna abbia la qualità di organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, quali di tali requisiti eccedano quanto necessario a realizzare l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.

Dalla redazione