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Sent. C. Giustizia UE 15/12/2011, n. C-384/10

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Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Scelta delle parti — Norme imperative della legge applicabile in mancanza di scelta — Determinazione di tale legge — Lavoratore che compie il suo lavoro in più di uno Stato contraente.

1) L’art. 6, n. 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito deve innanzitutto stabilire se il lavoratore, nell’esecuzione del contratto, compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, che è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la detta attività, il lavoratore adempie essenzialmente ai suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro.

2) Ove il giudice del rinvio ritenesse di non poter statuire sulla controversia ad esso sottoposta alla luce dell’art. 6, n. 2, lett. a), di tale Convenzione, l’art. 6, n. 2, lett. b), della predetta Convenzione deve essere interpretato come segue:

  • – la nozione di «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore» deve essere intesa nel senso che essa si riferisce esclusivamente alla sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e non a quella a cui egli è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni;
  • – il possesso della personalità giuridica non costituisce un requisito che la sede del datore di lavoro deve soddisfare a norma della summenzionata disposizione;
  • – la sede di un’impresa diversa da quella che risulta formalmente come datore di lavoro, alla quale essa è collegata, può essere qualificata come «sede» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della Convenzione in parola, se elementi oggettivi consentono di stabilire l’esistenza di una situazione concreta che divergerebbe da quella che emerge dai termini del contratto, anche qualora il potere di direzione non sia stato formalmente trasferito a quest’altra impresa.

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