Ord. C. Cass. civ. 07/10/2020, n. 21562 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 07/10/2020, n. 21562

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Edilizia e immobili - Condominio - Compiti dell'amministratore - Osservanza del regolamento condominiale - Conseguenze - Azione per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento - Legittimazione dell'amministratore - Sussistenza - Deliberazione assembleare - Necessità - Esclusione - Fondamento - Maggioranza di cui all'art. 1136, c.c. - Irrilevanza.

L'amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio ex

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