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11/11/2020

Sanatoria paesaggistica: i volumi non adiacenti non possono essere compensati

La sanatoria paesaggistica non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi. L’aumento dei volumi non può essere compensato da un decremento dei volumi relativi a fabbricati non adiacenti.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato si trattava di un intervento di ristrutturazione edilizia (con demolizione e ricostruzione) di un fabbricato ad uso abitativo e dei relativi annessi, ubicato in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico. Al fine di sanare alcune difformità verificatesi in sede esecutiva, il ricorrente aveva presentato istanza di compatibilità paesaggistica e di accertamento di conformità. Sulla base del parere negativo della Soprintendenza, il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive.
Il ricorrente contestava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e sosteneva che, essendo la cubatura complessivamente realizzata inferiore a quella autorizzata (come confermato dalla Commissione comunale del paesaggio), la Soprintendenza avrebbe dovuto compensare l’ampliamento eseguito nell’edificio principale con il minor volume realizzato negli annessi.

Il C. Stato 19/10/2020, n. 6300 ha respinto l'appello riaffermando in primo luogo che ai sensi dell’art. 167, del D. Leg.vo 42/2004, comma 4, lett. a), l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato. In considerazione di ciò è da escludere, ex art. 21-octies della L. 241/1990, che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis della medesima L. 241/1990, possa viziare il provvedimento di diniego.

Con riferimento alla contestazione della mancata compensazione dei volumi, i giudici hanno chiarito che il suddetto art. 167, D. Leg.vo 42/2004, laddove esclude la sanabilità di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”, dev’essere inteso nel senso che la relativa valutazione va compiuta con riguardo a ciascun singolo manufatto oggetto d’intervento, il che preclude la possibilità di “compensare” tra loro volumi relativi a fabbricati differenti, tranne il caso in cui questi ultimi siano immediatamente adiacenti, così da formare, in sostanza, un unico corpo di fabbrica.

Nella fattispecie, poichè le diverse unità immobiliari tra cui avrebbe dovuto operare l’invocata compensazione volumetrica non erano contigue, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il parere negativo della Soprintendenza che non aveva tenuto conto della minore cubatura realizzata negli annessi ed aveva considerato solo il maggior volume dell’edificio principale.

Infine è stato precisato che in presenza di un impedimento legale al rilascio della sanatoria paesaggistica, la Soprintendenza non ha alcuna possibilità di compiere valutazioni in ordine alla compatibilità dei lavori eseguiti con i valori tutelati e ciò anche in relazione a quelli non riguardanti l’incremento volumetrico realizzato nell’edificio principale. Infatti, al fine di apprezzare la compatibilità con i valori del paesaggio di una pluralità di interventi edilizi legati tra loro (come nella fattispecie) da un intrinseco collegamento funzionale, non è consentita una valutazione atomistica degli stessi, ma occorre, piuttosto, procedere a un giudizio unitario e complessivo dell’insieme delle opere realizzate.

Dalla redazione