Appalti pubblici: chiarimenti dal MIT sul calcolo del quinto dell'importo del contratto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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04/11/2020

Appalti pubblici: chiarimenti dal MIT sul calcolo del quinto dell'importo del contratto

In tema di modifiche di contratti pubblici in corso di efficacia, il MIT fornisce chiarimenti per il calcolo del quinto dell’importo dell’appalto, entro il quale la stazione appaltante può modificare (in aumento o in diminuzione) le prestazioni e imporne l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L’art. 106, comma 12, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, un ente che aveva  necessità di aumentare, per esigenze legate al COVID-19, le prestazioni da fornire con l’appalto di servizi che era stato prorogato per un anno, ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e trasporti:
- se il calcolo del quinto dell’importo complessivo contrattuale al netto di IVA, vada conteggiato sull’importo della proroga tecnica dell’appalto ovvero sull’importo dell’appalto iniziale
- e se l’importo da prendere in considerazione per il calcolo del quinto d’obbligo è dato dalla quota impegnata dal Comune (importo a base di gara) ovvero ricomprende anche la quota introitata direttamente dall’affidatario che insieme alla quota sociale costituisce l’importo complessivo stimato dell’appalto.

L’ufficio giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT (con il parere 725/2020) ha risposto che, secondo gli indirizzi forniti nel documento ITACA “Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture" (qui allegato) e ai ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49, per il calcolo utile alla determinazione della soglia del 20% di cui all’articolo 106, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016, le voci da considerare sono quelle indicate nella seguente tabella:

   importo del contratto originario

+ somma degli importi degli atti di sottomissione per modifiche già intervenute

+ somma degli importi degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute

+ somma degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni (artt. 205, 206 e 208 del d. Leg.vo 50/2016)

(al netto dagli importi riconosciuti a titolo di risarcimento)

= importo dell’appalto per la determinazione del 20%

 

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale così determinate, l’esecutore è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento.

Dalla redazione