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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamenti sottosoglia in deroga, le indicazioni del MIT sul Decreto Semplificazioni
Con il Parere n. 735 del 24/09/2020 (consultabile in allegato), il Ministero delle infrastrutture e trasporto ha reso noto il proprio avviso a proposito delle procedure di affidamento in deroga per i contratti pubblici sottosoglia introdotte dal comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020).
LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA IN DEROGA INTRODOTTE DAL SEMPLIFICAZIONI - In particolare, il comma 2, art. 1 del D.L. 76/2020 prevede - in deroga all'art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2 - l’applicazione di procedure di affidamento derogatorie qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023 (termine così prorogato dall'art. 51 del D.L. 77/2021). Le procedure, inoltre, continuano ad applicarsi fino al 30/06/2024 per gli appalti finanziati dal PNRR/PNC (art. 14 del D.L. 13/2023, comma 4, come ulteriormente prorogato dall'art. 8 del D.L. 215/2023, comma 5)
Nel dettaglio, queste le procedure in deroga per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Per maggiori dettagli si rinvia a Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici .
- Lavori di importo inferiore a 150.000 euro - Servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro | Affidamento diretto |
- Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro - Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici |
- Lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro | Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici |
- Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alla soglia comunitaria | Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori economici |
I CHIARIMENTI DEL MIT - In merito all’applicazione pratica delle procedure sopra indicate, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il citato Parere n. 735 del 24/09/2020 (consultabile in allegato), ha chiarito quanto segue.
1 - L’applicazione delle procedure sopra indicate non è facoltativa, tuttavia resta sempre possibile il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi generali di cui all’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie.
2 - Anche in caso di ricorso alle procedure ordinarie, gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto, e resta ferma la possibilità di utilizzare le ulteriori semplificazioni procedimentali introdotte dall’art. 1 del D.L. 76/2020 (vedi Impatto del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) sul Codice dei contratti pubblici ).
3 - Nei casi di cui ai punti 1 e 2, il Ministero suggerisce opportunamente di dare conto di tale scelta mediante motivazione.
4 - Solo in caso di ricorso alle procedure derogatorie sarà possibile avvalersi dei disposti di cui ai commi 3 e 4, art. 1 del D.L. 76/2020, i quali prevedono in sintesi il ricorso alla determina a contrarre semplificata per gli affidamenti diretti e la facoltà per la stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria.