Il provvedimento abroga il precedente D.M. 21/11/1997, n. 497.
Si tratta del Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero, in attuazione del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81. In particolare l'art. 3, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008 prevede che nei riguardi degli uffici all’estero di cui all’art. 30 del D.P.R. 05/01/1967, n. 18 le disposizioni del decreto 81/2008 medesimo siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con decreti del Ministro competente.Il Regolamento in commento si applica dunque agli uffici all'estero di cui al citato art. 30 del D.P.R. 18/1967, quali:
- rappresentanze diplomatiche;
- uffici consolari;
- istituti italiani di cultura.
Le disposizioni in oggetto si applicano agli uffici all'estero, incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.
Il Regolamento inoltre si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del
D. Leg.vo 81/2008.