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Sent. C. Giustizia UE 14/05/2020, n. C-263/19

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Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 72 - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 89 - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 sexies, paragrafo 2 - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Direttiva 92/13/CEE - Articolo 2 sexies, paragrafo 2 - Modifiche di un contratto concluso a seguito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione di appalto - Ammende inflitte all’ente aggiudicatore e all’aggiudicatario dell’appalto - Principio di proporzionalità.

1) L’articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, l’articolo 2 sexies, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, i considerando da 19 a 21 della direttiva 2007/66, nonché i considerando 12, 113, 115 e 117, l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura di ricorso avviata d’ufficio da un’autorità di controllo, consente di addebitare un’infrazione e di infliggere un’ammenda non solo all’ente aggiudicatore, ma anche all’aggiudicatario dell’appalto, nel caso in cui, in occasione della modifica di un contratto di appalto pubblico in corso di esecuzione, le norme di aggiudicazione dei contratti pubblici siano state aggirate irregolarmente. Tuttavia, qualora una simile possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, la procedura di ricorso deve rispettare il diritto dell’Unione, compresi i suoi principi generali, nei limiti in cui l’appalto pubblico di cui trattasi rientra esso stesso nell’ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici, a prescindere dal fatto che ciò avvenga ab initio o a seguito della sua modifica illegale.

2) L’importo dell’ammenda che sanziona la modifica illegale di un contratto di appalto pubblico concluso tra un ente aggiudicatore e un aggiudicatario deve essere fissato prendendo in considerazione i comportamenti propri di ciascuna delle parti.

Dalla redazione