Sent. C. Cass. civ. 14/10/2011, n. 21222 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 14/10/2011, n. 21222

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Appalti ll.pp. - Revisione prezzi - Decorrenza - Portata - Conseguenze - Computo revisionale - Modalità di calcolo.

In tema di appalti di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 28 febbraio 1986 n. 41, la facoltà di procedere alla revisione prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta. Pertanto, ai fini del computo revisionale, vanno esclusi i lavori eseguiti nel primo anno e l’intera anticipazione ricevuta ed i relativi importi non vanno sommati, ma sovrapposti, così che l’anticipazione resta assorbita se l’importo dei lavori eseguiti in detto arco temporale è superiore al suo ammontare, mentre, se è inferiore, resta assorbita per la quantità concorrente e per il residuo va aggiunta all’importo dei lavori eseguiti, così restando sottratta alla revisione.

Dalla redazione