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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 27/03/2020, n. 4
Regolam. R. Puglia 27/03/2020, n. 4
Regolam. R. Puglia 27/03/2020, n. 4
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Art. 1 - Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 28.1.1998 n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) è istituito presso la Regione Puglia l’elenco degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici. 2. L’Elenco reg |
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Art. 2 - Domanda di iscrizione all’Elenco1. La domanda per l’iscrizione all’Elenco regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: serviziourbanistica.regione@regione.puglia.it con oggetto: “Domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per l’affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l’iscrizione ed essere contenuti in un’unica e-mail in formato pdf. non modificabile. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente l’iscrizione. 2. La presentaz |
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Art. 3 - Gestione e aggiornamento dell’Elenco1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l’Elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell’Elenco e procede a controllo, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47. 2. La struttura regionale competente, ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale, provvede all’esame della domanda trasmessa e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale. L’ist |
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Art. 4 - Conferimento incarico ai periti/istruttori1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all’Elenco inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell’articolo 1 provvede il Comune nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale e del presente articolo. 2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell’incarico peritale, acquisisce il nulla-osta della competente struttura regionale in ordine all’individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale. 3. Il Comune, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi, pu |
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Art. 5 - Redazione della perizia1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georefer |
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Art. 6 - Compensi spettanti agli istruttori e periti-delegati1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti-delegati tecnici sono anticipati dal Comune e sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali. 2. Per la determinazione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti-delegati tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n. 319/1980 si potr&agra |
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Art. 8 - Corsi di perfezionamento ed aggiornamento1. La Regione, per mezzo della competente struttura e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, organizza cors |
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Art. 9 - Incarichi collegiali1. L’incarico per l’espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da pi&ugra |
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Art. 10 - Doveri dell’istruttore e del perito-delegato tecnico1. L’istruttore e/o perito-delegato tecnico nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risp |
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Art. 11 - Cause di inconferibilità e incompatibilità1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all’art. 7 ai soggetti iscritti all’Elenco di cui all’articolo 2 che: a) esercitino funzioni di amministrazione, d |
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Art. 12 - Reintegra1. Il perito-delegato tecnico, nell’espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gl |
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Art. 13 - Durata dell’incarico peritale1. L’incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ai cinque anni; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto |
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Art. 14 - Verifica dei diritti1. Compete al perito-delegato tecnico incaricato segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio ci |
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Art. 15 - Gestione dei Beni1. Il perito-delegato tecnico coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall&rsquo |
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Art. 16 - Attribuzioni competenze1. In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministra |
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Art. 18 - Abrogazioni1. È abrogato il Re |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP). |
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