Nella risoluzione n. 260/E del 2009 la scrivente ha evidenziato che, nel rapporto tra committente e appaltatore, solo i corrispettivi liquidati in via definitiva costituiscono costi fiscalmente rilevanti per il committente. In presenza di una liquidazione provvisoria del corrispettivo, invece, l’esborso sostenuto dal committente non costituisce un costo, bensì un credito nei confronti dell’appaltatore. Il costo rileva fiscalmente (in contropartita della chiusura del predetto credito) soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene l’accettazione definitiva.
In relazione ai dubbi sollevati dall’Associazione circa l’applicabilità di tale principio al rapporto tra appaltatore e subappaltatore con specifico riferimento ai lavori subappaltati, si osserva quanto segue.
L’articolo 2426 del codice civile stabilisce che i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati con il criterio del costo (punto 9) oppure sulla base del corrispettivo contrattuale maturato (punto 11).
Il principio contabile OIC n. 23 ritiene preferibile il criterio del corrispettivo in quanto «consente una maggiore adesione al principio della competenza».
Visto che «le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica», il citato principio contabile fornisce le regole «tecniche&r