I - Colture dedicate agricole e forestali
1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:
a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 R per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;
b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998, R contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole);
ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.
2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF
i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa s