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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 86
Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 86
Ord. P.C.M. 24/01/2020, n. 86
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[Premessa]Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016: Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri de 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l’art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis; Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con mo |
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Articolo 1 - Modifiche all’Ordinanza n. 27 del 9 giugno 20171. All’articolo 1, comma 1 lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "che siamo ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018" sono aggiunte le seguenti: "ov |
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Articolo 2 - Individuazione degli edifici di proprietà pubblica1. Gli edifici per i quali sono previsti gli interventi anche di miglioramento sismico, sono quelli individuati nell’allegato 1 "interventi di importanza essenziale" che è parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza e si riferiscono ad edifici classificati non agibili, secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 20 |
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Articolo 3 - Attività di progettazione1. Per ciascun intervento di cui all’allegato 1 "interventi di importanza essenziale" della presente Ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 14, comma 3-quater, del decreto-legge 189/2016, provvedono all’attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti ai sensi dell’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge, ovvero, per gli interventi soggetti a procedura accelerata a norma comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189/2016. 2. Al fine di rendere omogeneo e uniforme il livello di approfondimento della progettazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Ordinanza, il Commissario straordinario provvede con apposite linee guida a individuare gli elaborati che costituiscono il contenuto minimo dei progetti definitivi da predisporre ai sensi del comma 1, anche in deroga alle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Fino al |
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Articolo 4 - Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 del precedente art. 1, all’espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti nell’allegato 1 "interventi di importanza essenziale", secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all’ allegato l "interventi di importanza essenziale ": a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti, elaborati in conformità alle previsioni di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all’approvazione della Conferenza regionale a norma dell’ ar |
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Articolo 5 - Erogazione del contributo ai soggetti attuatori1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui ai precedenti articoli, della presente Ordinanza, l’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, provvede a verificare l’osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori. 2. L’ufficio speciale per ricostruzione competente provvede |
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Articolo 6 - Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente Ordinanza per l’importo complessivo di € 168.812.9 |
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Articolo 7 - Entrata in vigore ed efficacia1. In considerazione della necessità di consentire ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere all’attuazione degli interventi su edifici di proprietà pubb |
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Allegato 1 - Interventi di importanza essenzialeParte di provvedimento in formato grafico |
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