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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/05/2009, n. 60

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla STILE LIBERO s.n.c. - concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti - S.A.: Comune di Monte di Procida.
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[Premessa]


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Considerato in fatto


In data 9 giugno 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa STILE LIBERO s.n.c. ha contestato la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta del Comune di Monte di Pr

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Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione oggetto della controversia occorre, preliminarmente, rilevare che, in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, l’art. 84 del D. Leg.vo n. 163/2006, R al comma 2, dispone che «La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto».

Nella fattispecie in esame, trattandosi di un concorso di idee che sottintende un chiaro apprezzamento nel merito delle proposte progettuali, il Bando di gara, nell’art. 9, aveva già stabilito, sotto il profilo delle professionalità ritenute necessarie, la composizione della Commissione, richiedendo «n. 1 architetto esperto in progettazione architettonica; n. 1 ingegnere esperto in impiantistica; n. 1 Responsabile del settore Lavori Pubblici».

Occorre, tuttavia, considerare che, come ha sottolineato anche la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 26 aprile 2007, n. 457), è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (come confermato dall’art. 1, comma 2, D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 129 di attuazione, tra l’altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla

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