Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/05/2009, n. 60 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN9626

Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/05/2009, n. 60

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla STILE LIBERO s.n.c. - concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti - S.A.: Comune di Monte di Procida.
Scarica il pdf completo
61861 416592
[Premessa]


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
61861 416593
Considerato in fatto


In data 9 giugno 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa STILE LIBERO s.n.c. ha contestato la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta del Comune di Monte di Pr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
61861 416594
Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione oggetto della controversia occorre, preliminarmente, rilevare che, in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, l’art. 84 del D. Leg.vo n. 163/2006, R al comma 2, dispone che «La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto».

Nella fattispecie in esame, trattandosi di un concorso di idee che sottintende un chiaro apprezzamento nel merito delle proposte progettuali, il Bando di gara, nell’art. 9, aveva già stabilito, sotto il profilo delle professionalità ritenute necessarie, la composizione della Commissione, richiedendo «n. 1 architetto esperto in progettazione architettonica; n. 1 ingegnere esperto in impiantistica; n. 1 Responsabile del settore Lavori Pubblici».

Occorre, tuttavia, considerare che, come ha sottolineato anche la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 26 aprile 2007, n. 457), è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (come confermato dall’art. 1, comma 2, D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 129 di attuazione, tra l’altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Fisco e Previdenza
  • Imposte sul reddito

Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Sgravi contributivi imprese edili
  • Fisco e Previdenza
  • Lavoro e pensioni

Sgravi contributivi per i lavoratori delle imprese edili

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Imposte indirette
  • Agevolazioni per la prima casa
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare

A cura di:
  • Dino de Paolis