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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/02/2008, n. 34
L. 25/02/2008, n. 34
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[Premessa] |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R |
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Art. 2. - (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza del |
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Art. 3. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispos |
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Art. 4. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli)1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all’articolo 9, comma 2, della le |
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Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) |
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Art. 6. - (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, [r=L1105] sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea è sostituito dal seguente: «Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:»; c) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente: «Art. 11-bis. – (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). — 1. Contestualmente o dopo l’entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di a |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA |
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Art. 7. - (Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari)(Omissis) |
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Art. 8. - (Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova)(Omissis) |
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Art. 9. - (Modifiche alla legge 6 febbraio 2007, n. 13)(Omissis) |
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Art. 10. - (Modifica all’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modificazioni, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)(Omissis) |
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Art. 11. - (Modifica all’articolo 150, comma 2, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)(Omissis) |
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Art. 12. - (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi)(Omissis) |
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Art. 13. - (Modifica dell’articolo 2449 del codice civile)(Omissis) |
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Art. 14. - (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)(Omissis) |
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Art. 15. - (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa)(Omissis) |
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Art. 16. - (Disposizioni concernenti l’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea)(Omissis) |
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Art. 17. - (Attuazione della direttiva 2006/112/CE)(Omissis) |
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Art. 18. - (Delega al Governo per la modifica dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l’indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale)(Omissis) |
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Art. 19. - (Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)(Omissis) |
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Art. 20. - (Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale)(Omissis) |
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Art. 21. - (Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, previo parere de |
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Art. 22. - (Disposizioni occorrenti per l’attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l’adeguata protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) apportare le necessarie modifiche al decr |
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Art. 23. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)(Omissis) |
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Art. 24. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)(Omissis) |
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Art. 25. - (Deleghe al Governo per il completamento dell’attuazione delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, nonché per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione)(Omissis) |
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Art. 26. - (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran)(Omissis) |
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Art. 27. - (Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)(Omissis) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO, ADOTTATE NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE |
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Art. 28. - (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)(Omissis) |
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Art. 29. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)(Omissis) |
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Art. 30. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio)(Omissis) |
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Art. 31. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)(Omissis) |
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Art. 32. - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)(Omissis) |
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ALLEGATO A(Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis) |
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Allegato B(Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis) 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. |
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