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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/11/2007, n. 257
D. Leg.vo 19/11/2007, n. 257
D. Leg.vo 19/11/2007, n. 257
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle |
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Art. 2. - Modifica della rubrica del titolo V-bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 19941. La rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore». 2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente: «TITOLO V-TER - PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 49-terdecies - Campo di applicazione 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 49-quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. 2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Art. 49-quaterdecies - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per: a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; b) «valori limite di esposizione»: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti; c) «valori di azione»: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. Art. 49-quindecies - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera A, tabella 1. |
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Art. 3. – Sanzioni1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Clausola di cedevolezza1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge |
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Art. 5. - Invarianza degli oneri1. All’attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 sette |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008. ALLEGATO VI-BIS - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI (previsto dall’art. 49-quindecies) Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo. Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa at |
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Tabella 1 - Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1)Tutte le condizioni devono essere rispettate.
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Tabella 2 - Valori di azione (art. 49-quindecies, comma 2)[valori efficaci (rms) imperturbati]
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