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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Salute 12/07/2007, n. 155
D. Min. Salute 12/07/2007, n. 155
D. Min. Salute 12/07/2007, n. 155
In vigore dal 3.10.2007
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[Premessa]Il Ministro della salute di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in particolare l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera d), che prevedono rispettivamente la determinazione dei modelli e delle m |
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Art. 1. - Ambito, finalità e campo di applicazione1. Il regolamento si applica ai settori di attività pubblici o privati rientra |
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Art. 2. - Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e succ |
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Art. 3. - Cartella sanitaria e di rischio1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformità al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente. |
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Art. 4. - Accertamenti integrativi1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di ri |
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Art. 5. - Modalità di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2 apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del regi |
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Art. 6. - Compilazione dei documenti1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, |
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Art. 7. - Comunicazioni periodiche1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70, co |
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Art. 8. - Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attività lavorative1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica ad altri soggetti, pubblici o privati il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché siano trasmesse, |
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Art. 9. - Esposizioni precedenti1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso |
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Art. 10. - Sistemi di elaborazione automatica dei dati1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, R nonché delle condizioni previste nel presente articolo. 2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonché il tracciamento degli accessi medesimi. 3. Le modalità informatiche di acquisizione, comunicazione, elaborazione e di archiviazio |
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Art. 11. - Norme finali e transitorie |
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Allegato 1 - Registro di esposizione ad agenti cancerogeniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1A - Registro di esposizione ad agenti cancerogeniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Cartella sanitaria e di rischioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Richiesta all'ISPEL di copia delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza ad agenti cancerogeniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Agenti cancerogeni specifiche per la compilazione dei modelli di cui agli Allegati 1, 1a e 4Fase iniziale L’Allegato 1 (Mod. C 626/1) riassume sia i dati anagrafici del datore di lavoro che una sintesi delle principali caratteristiche dell'azienda (attività produttiva, agente utilizzato, addetti, ecc.) e ad esso vanno allegati i moduli relativi ai singoli soggetti esposti. L’Allegato 1 (Mod. C 626/2) consente di registrare le informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, la mansione svolta, il tipo ed il valore dell'esposizione. Fase a regime Esaurita la fase iniziale di acquisizione delle informazioni, si passa ad una seconda fase che comprende l'aggiornamento dei dati notificati nella fase iniziale. L’Allegato 1 (Mod. C 626/2) verrà quindi utilizzato per comunicare le seguenti variazioni: - data cessazione del lavoro - eventuali modifiche inerenti fattività lavorativa individuale e/o i livelli di esposizione. L’Allegato 1 (Mod. C 626/2) contiene, tra l'altro, nella parte superiore, un settore per la sintesi dei dati identificativi dell'azienda; tale settore va compilato solo nella fase di comunicazione delle variazioni per poter associare i soggetti alla propria unità produttiva poiché, nella fase a regime, potranno essere inviate solo le singole schede individuali. L’Allegato 1A (Mod. C 626/3) dovrà essere utilizzato per la comunicazione all'ISPESL di variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l'identificazione dell'azienda e quindi i quadri A, B e C andranno compilati solo nella parte che si è modificata rispetto alla precedente identificazione. Successivamente, per la richiesta delle «annotazioni individuali», dovrà essere utilizzato il modello Allegato 3 (Mod, C 626/4).
QUADRO A: DATORE DI LAVORO SEDE TERRITORIALE
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