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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 26/07/2006, n. 4

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 D. Leg.vo n. 163 del 12.4.2006.
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[Premessa]



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Premessa

Da parte di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del D.P.R. 222/2003.R Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento all'art. 7 di detto D.P.R. 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.

I quesiti sono stati posti in particolare su:

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Inquadramento normativo

Sulla sicurezza nei cantieri - materia al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica anche a seguito dei tragici incidenti che frequentemente si ripetono - le disposizioni contenute nel D.P.R. 222/2003 costituiscono l'attuazione della previsione dell'art. 31 comma 1 della legge 109/94 R e successive modificazioni e rappresentano lo snodo attuale di una lunga evoluzione normativa, nella quale il concetto di costo della sicurezza ha assunto diverse configurazioni e si è prestato a molteplici interpretazioni.

Si è passati, infatti, da un regime in cui si ponevano a carico dell'impresa le incombenze concernenti la sicurezza dei lavoratori sul cantiere (v. l'art. 18 comma 8 della legge 55/90) al diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza sono stati esclusi dal ribasso d'asta e gli stessi margini di sicurezza sono stati ampliati, allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

La sicurezza dei lavoratori è infatti materia di elevata rilevanza sociale che trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2) e nel diritto comunitario. Come significativo fattore di garanzia del diritto alla salute, costituisce bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e in quanto tale sottratto alla disponibilità di chiunque ne debba determinare i suoi contenuti in applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti.

Coerentemente a tali principi, la legge 415/98, modi

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Il metodo di calcolo dei costi della sicurezza nel D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003

Il contesto normativo prima brevemente descritto è stato innovato ad opera del citato D.P.R. n. 222/2003 - riguardante i «contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili» - con cui è stato approvato il Regolamento di attuazione, in virtù della doppia delega ex art. 31 comma 1, legge 109/94 ed ex art. 22 del D. Leg.vo 528/99.

Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i lavori pubblici ed è volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani di sicurezza.

Esso dunque rappresenta un livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità ed adeguatezza.

In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza è affrontato nell'art. 7 del regolamento in questione.

Questa norma contiene al comma 1 una elencazione dei costi che «vanno stimati nei costi della sicurezza» nei casi in cui vige l'obbligo di redigere il PSC ai sensi del D. Leg.vo 494/96.

Tale elenco comprende: gli apprestamenti previsti nel PSC; le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le eventuali procedure «speciali» per la sicurezza; i sovraccosti connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese e all'uso comune di apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).

Si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

La formulazione della norma non consente interpretazioni che lascino margini per integrare o ridurre detto elenco, in sede applicativa.

Esso deve quindi considerarsi tassativo.

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Il costo degli apprestamenti

In rapporto alla seconda questione di cui in premessa, si pone poi la problematica relativa al costo delle opere provvisionali e degli apprestamenti.

Nel D.P.R. 222/2003 il riferimento agli apprestamenti è contenuto nelle seguenti norme:

l'art. 1 comma 1 lett. c) laddove sono definiti apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere»;

l'art. 7 comma 1 che, nell'elencare i costi afferenti alla sicurezza per i cantieri ove è prevista la redazione del PSC, alla lett. a) stabilisce che «… nei costi della sicurezza vanno stimati …. i costi degli apprestamenti previsti nel PSC …»;

l'allegato 1, ove è contenuto l'elenco, definito «indicativo e non esauriente», degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, e in particolare il primo capoverso che indica le voci comprese nella categoria degli apprestamenti.

Confrontando dette disposizioni con l'art. 5 del D.M. 145/2000 sopra ricordato, si coglie il contenuto innovativo del Regolamento 222.

Stando alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di costo che in base al D.M. n. 145 afferivano alle spese

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La sicurezza e le varianti

Il D.P.R. 222, all'art. 7 nel comma 5, dispone espressamente che anche nel caso di varianti in corso d'opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase d

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Altre problematiche in tema di sicurezza - Implementazione del Casellario informatico

Sono state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni di contrasto da parte dei soggetti istituzionali nei confronti del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro.

In generale è stato osservato che una efficace politica di prevenzione degli incidenti e di tutela dell'integrità dei lavoratori si scontra con la resistenza da parte di alcuni operatori del settore alla «effettiva» applicazione delle norme di legge e delle regole di sicurezza contenute nei piani.

Sotto questo profilo, in una logica di contrasto di comportamenti irregolari, l'Autorità ritiene necessario che le SS.AA. attendano alla selezione dei contraenti anche in base a criteri di provata affidabilità nella prevenzione degli incidenti e di capacità ad eseguire i lavori in sicurezza.

In questo senso, i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall'art. 75 comma 1 lett. e) del D.P.R. 554/99 (oggi art. 38, comma 1, lett. e) del Codice degli appalti n. 163/2006), in base al quale tra le cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici è compreso l'«aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio&r

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Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che:

il D.P.R. 222 del 3 luglio 2003 disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e rappresenta il livello minimo inderogabile di regolamentazione, applicabile a qualunque tipologia lavorativa, dall'opera pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalità ed adeguatezza;

il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nel redigere il PSC esercita un'attività amministrativa di discrezionalità tecnica;

sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle speci

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