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L. R. Puglia 12/12/2019, n. 53

Sistema regionale di protezione civile.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. Nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) la Regione Puglia è componente del Servizio nazionale di protezione civile e concorre al perseguimento delle finalità di pubblica utilità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia.

2. La Regione Puglia provvede, nell’esercizio delle attribuzioni a essa spettanti ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine

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Art. 2 - Tipologia degli eventi di rilevanza per la protezione civile e ambiti d’intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate e giusto articolo 7 del d.lg

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TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Capo I - Attività del Sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali.
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Art. 3 - Attività del Sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del Sistema di protezione civile quelle espressamente riportate e specificate nell’articolo 2 del d.lgs. 1/2018 volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 1/2018, disciplina l'organizzazione dei servizi di protezione civile nell'ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento delle sotto specificate attività:

a) la predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, comprensivo dei criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, in raccordo con i prefetti, e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) la formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) l’individuazione delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province ove delegate e i comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura e dei propri uffici per l’esercizio delle attività di protezione civile e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'

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Art. 4 - Componenti del Sistema regionale di protezione civile

1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle agenzie regionali e delle società a titolarità regionale, la Città metropolitana di Bari, i comuni, i coordinamenti provinciali di volontariato di protezione civile. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni

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Art. 5 - Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale.

2. All’Ente Regione, nello svolgimento delle funzioni di cui alle presenti disposizioni, fa capo l’indirizzo e il coordinamento dell’attività degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata che opera nelle attività di protezione civile sul territorio regionale.

3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l’espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo e l’interoperabilità delle strutture di protezione civile degli enti locali.

5. La Regione promuove:

a) la costituzione di sale operative regionali integrate di protezione civile a scala territoriale (SORT) per ottimizzare il raccordo funzionale e operativo tra le autorità di protezione civile regionale, la Città metropolitana di Bari

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Art. 6 - Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al d.lgs. 267/2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi a essi attribuiti dal d.lgs. 1/2018 e provvedono, in particolare, privilegiando le forme associative:

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con la R

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Art. 7 - Comitato regionale permanente di protezione civile

1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato regionale di protezione civile di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 (Organizzazione della funzione regionale di protezione civile).

2. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il Comitato è così composto:

a) presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b) assessore regionale con delega alla protezione civile;

c) dirigente della Sezione regionale protezione civile

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Art. 8 - Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM)

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito il Comitato operativo regionale per l’emergenza (COREM). Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale e viene attivato dal dirigente della Sezione protezione civile regionale, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettano a rischio l’incolumità della popolazione o determinino l’isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

2. Il COREM è così composto:

a) presidente del Comitato regionale di protezione civile;

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Art. 9 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. La dichiarazione dello stato di emergenza è condizionata dalla verifica:

a) dell’effettiva eccezionalità dell’evento rispetto all’analisi storico statistica degli ev

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Art. 10 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma è aggiornato annualmente in relazione alle necessità sopravvenute e ha validità

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Art. 11 - Pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di cui all’articolo 8, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi e il piano reg

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Art. 12 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di protezione civile, sono programmate, nel rispetto dei principi della l. 353/2000 e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della l. 353/2000, contiene, tra l’altro:

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Capo II - Rete operativa di protezione civile
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Sezione I - Strumenti e strutture operative
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Art. 13 - Strutture operative regionali

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalle presenti disposizioni provvede la competente Sezione protezione civile regionale, nell’ambito della quale operano:

a) il Centro funzionale decentrato regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico);

b) il Centro operativo regionale, cui fanno capo la Sala operativa integrata regionale (SOIR) e la Sala operativa unificata permanente (SOUP), quest’ultima attiva nel periodo di massima pericolosit&

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Art. 14 - Intese, accordi e convenzioni

1. La Regione può stipulare, nel limite delle risorse disponibili, intese, accordi o convenzioni con i soggetti di cui all&r

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Art. 15 - Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore, nonché degli iscritti agli ordini e collegi professionali, anche attrav

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Sezione II - Volontariato di protezione civile
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Art. 16 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e con le disposizioni della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), le funzioni ad essa conferite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con successive modifiche e integrazioni, e dal d.lgs. 1/2018, per l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

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Art. 17 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei coordinamenti provinciali delle stesse, la concessione di contributi e rimborsi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all’uopo stanziati dagli enti locali.

2. La Regione, con il regolamento di cui all’

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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 18 - Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in via di svolgimento e alle attività in corso alla data di entrata in vigore del

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Art. 19 - Abrogazioni
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