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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. INPS 26/07/2005, n. 92
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[Premessa] |
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1. PremessaLa Legge n. 266/2002 R ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). |
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2. Ambito di applicazione del D.U.R.C. |
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A) OGGETTOLa regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività |
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B) RICHIEDENTI IL DURCSulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa |
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C) RILASCIO DEL DURCAi fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue: I) Appalti pubblici: Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni dovr&agra |
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3. Requisiti regolarità |
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A) REQUISITI GENERALIL'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese «qualificate». In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita: I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni: - che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; - che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denu |
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B) SUBAPPALTONel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarit& |
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4. Procedimento DURCPer la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà comp |
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A) MODALITÀ DI RICHIESTAIl Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio. In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica. La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a: - Portale orizzontale (www.sportello |
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B) MODALITÀ DI RILASCIOIl DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. |
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C) TEMPI DI RILASCIOLa Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti. Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunq |
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D) PERIODO DI VALIDITÀConsiderato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di |
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5. PrecisazioniPresso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una «Ristampa» del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente. L'utente, attraverso il CIP, potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informa |
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