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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 20/04/2005, n. 5/T
Circ. Ag. Territorio 20/04/2005, n. 5/T
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[Premessa] |
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1. PremessaI commi 367 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 R (legge Finanziaria 2005) delineano una articolata disciplina in tema di utilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti, anche per |
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2. Utilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali: quadro normativo vigente - Indirizzi interpretativi rilevanti |
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2.1 QUADRO NORMATIVO VIGENTEAl fine di cogliere appieno gli aspetti innovativi connessi alle disposizioni introdotte dai citati commi della legge 311/2004, si ritiene opportuno effettuare una sintetica ricognizione della normativa vigente proprio in tema di utilizzo dei dati catastali ed ipotecari. Il D.P.R. 10/7/1991, n. 305 prevede la possibilità, per determinate categorie di utenti, in possesso di specifici requisiti, di ottenere l'autorizzazione a collegarsi mediante il sistema informativo del soppresso Ministero delle Finanze per la consultazi |
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2.2 INDIRIZZI INTERPRETATIVICirca l'individuazione della corretta portata dei divieti previsti dai decreti innanzi richiamati, in assenza di apprezzabili contributi giurisprudenziali - rinvenibili, invece, sul versante della legittimità o meno dei limiti posti dai Conservatori all'esercizio dell'attività di rilevazione dei dati presso gli Uffici - si ritiene opportuno in questa sede richiamare, seppure in sintesi, i pareri espressi in merito dall'Avvocatura Generale dello Stato e dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo, per il settore della pubblicità immobiliare. |
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3. La nuova disciplina: comma 367 - Contrasto di fenomeni di elusione fiscale e tutela della fede pubblicaLa nuova disciplina si innesta su tale articolato e complesso quadro normativo, introducendo nell'ordinamento un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e dell |
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3.1 CONTRASTO DI FENOMENI DI ELUSIONE FISCALECome è noto, l'attività di raccolta dei dati in esame da parte di soggetti variamente qualificati, operanti nel settore dei servizi, sia in forma singola che associata, ha condotto progressivamente nel tempo alla creazione di veri e propri archivi in grado di fornire - parallelamente agli archivi istituzionalmente gestiti dalle amministrazioni pubbliche competenti (oggi Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio) - un servizio sempre più diffuso all'utenza, anche grazie alla continua evoluzione degli strumenti informatici (si pensi alle enormi potenzialità connesse all'utilizzo d |
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3.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICASecondo l'opinione corrente la pubblica fede costituisce un vero e proprio bene (rectius: interesse giuridico) di cui titolare è la società stessa, cioè la collettività vivente nello Stato. La nozione di fede pubblica viene identificata nella fiducia che la generalità dei cittadini ripone in determinati oggetti, documenti e attest |
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4. La nuova disciplina: comma 368 - «Riutilizzazione commerciale» |
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4.1 NOZIONEIl comma 368 stabilisce - ai fini della disciplina complessivamente delineata dai commi 367 al 373 - che si ha «riutilizzazione commerciale» quando i documenti, i dati e le informazioni acquisite sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma e nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti |
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4.2 ELABORAZIONE DEI DATI NELLA FORMA E NEL CONTENUTO - ESEMPLIFICAZIONISecondo il comma 368, l'oggetto della «riutilizzazione commerciale» non è rappresentato soltanto dal dato (documento o informazione) inteso nella sua integrità, cioè nella veste, grafica e contenutistica, in cui viene acquisito all'origine (presso l'ufficio o per via telematica, su supporto cartaceo o elettronico). In base al comma in parola, infatti, si ha riutilizzazione commerciale anche nel caso in cui il dato venga ceduto o fornito in copia, solo parzialmente, oppure previa «elaborazione nella forma o nel contenuto». Sulla equivalenza tra originale e copia del dato (documento o informazione), ai fini della configurabilità del riutilizzo commerciale, non sembrano porsi particolari problemi interpretativi; viceversa, per quanto riguarda il concetto di «elaborazione» si ritiene che lo stesso rappresenti, sotto il profilo interpretativo, uno dei punti più delicati della disciplina in esame. Con la r |
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5. La nuova disciplina: comma 369 - Ipotesi di esclusione della «Riutilizzazione commerciale» - Presunzione relativa |
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5.1 «RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE»: ESCLUSIONEIl comma 369 costituisce una disposizione fondamentale all'interno della nuova disciplina introdotta dalla legge 311/2004. Detto comma, infatti, individua i requisiti in presenza dei quali la fornitura dei dati in questione non realizza una «riutilizzazione commerciale» secondo l'accezione di cui al comma 368. La prima parte della disposizione in parola esclude la riutilizzazione commerciale quando i documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. La deroga posta dal comma in esame si fonda, dunque, su due presupposti: - la fornitura del dato deve avvenire soltanto nei confronti del soggetto per conto del quale il dato è stato acquisito sulla base di un specifico incarico, risultante da atto scritto; |
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5.2 PRESUNZIONE DI RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALELa seconda parte del comma in esame, pur in presenza di ipotesi non configurabili come riutilizzazione commerciale ai sensi della prima parte del comma medesimo, introduce una presunzione relativa di riutilizzazione commer |
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6. La nuova disciplina: comma 370 - «Riutilizzazione commerciale» - Pagamento dei tributi dovutiIl comma 370 dispone che per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione dei documenti, dati o delle informazioni direttamente dagli Uffici dell'Agenzia de |
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7. La nuova disciplina: comma 371 - «Riutilizzazione commerciale» consentita - Regolamentazione su base convenzionaleIl comma 371 prevede che le riutilizzazioni commerciali sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio che disciplinino, a fronte del pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito. Il comma in esame, in sostanza, nell'ambito della nuova disciplina delineata dai commi in argomento - caratterizzata, come accennato, dalla introduzione di un divieto generalizzato di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali - prevede un regime speciale, attivabile dagli interessati, mediante stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio, sostanzialmente derogatorio rispetto al predetto generale divieto. L'instaurazione del rapporto convenzionale, peraltro, assume decisivo rilievo anche ai fini della conservazione dei dati raccolti; ed invero, nell'ambito della disciplina delineata dall'art. 1, commi 367 e seguenti della legge 311/2004, la possibilità di conservare i dati raccolti è riconosciuta in modo espresso soltanto dal comma 371 in esame ed è, quindi, subordinata alla sussistenza di un rapporto convenzionale, da attivare mediante stipula della «specifica» convenzione. Detta possibilità viene, in sostanza, riconosciuta so |
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7.1 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE - INTEGRAZIONE INTERPRETATIVAAlla luce delle considerazioni che precedono si ritiene opportuno procedere ad una rivisitazione interpretativa della previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 2 dello schema tipo di convenzione - divulgato con la Circolare n. 2 del 10/02/2005 (*) - adottato da questa Agenzia, ancorché in via sperimentale, per la stipula delle specifiche convenzioni finalizzate a consentire l'attività di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazio |
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8. La nuova disciplina: commi 372 e 373 - «Riutilizzazione commerciale» non consentita - Sanzioni e accertamento delle violazioniI commi 372 e 373 non pongono particolari problemi interpretativi. Il comma 372, infatti, individua la sanzione amministrativa tributaria cui è soggetto, in aggiunta al pagamento dei tributi previsti per l'acquisizione del dato, colui che pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentita, cioè non riconducibili nel |
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