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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 04/02/2005, n. 1/T
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[Premessa] |
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PremessaCon l’art. 7, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 - come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005 (cfr. Avviso di rettifica di pari data) - sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 1, comma 300, della L. 30 dic |
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Allegato 2-bis |
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1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastaleÈ previsto l’aggiornamento, fra gli altri, della misura fissa dell’imposta ipoteca |
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Allegato 2-quater |
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1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell’imposta di bolloTale disposizione modifica, fra gli altri, l’articolo 1, comma 1-bis, della tariffa annessa al |
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2. Modifiche all’imposta di bollo per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiuntoAlla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992, sono apportate modificazioni finalizzate ad una razionalizzazione del tributo, anche nella prospettiva della attivazione di nuovi servizi telematici a valore aggiunto; in particolare, per quanto di competenza dell’Agenzia del territorio, si segnala: Lettera b) All’articolo 3 della predetta tariffa, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: Comma 2-bis «Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile, fuori dai |
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Allegato 2-quinquies - Modifiche ai tributi speciali catastali per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiunto.Il titolo III della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, da ultimo variato dall’articolo 10, comma 13 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, R viene integralmente sostituito dalla tabella in commento. Le modifiche a |
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1. Consultazione degli atti e degli elaborati catastali.Come detto, si evidenzia che tale consultazione è estesa a tutti gli elaborati presenti negli archivi catastali. Si è provveduto ad eliminare la triplicazione dei diritti per le consultazioni effettuate su uffici diversi da quello presso il quale viene effettuata la richiesta. È stata, altresì, eliminata la differenziazione del tributo a seconda che la consultazione sia effettuata sul Catasto Terreni e sul Catasto Fabbricati. 1.1 La tariffa corrispondente alla consultazione degli atti cartacei è stata adeguata a euro 10,00 per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione. Come noto, precedentemente il servizio prevedeva la corresponsione di euro 5,16 ogni 30 minuti, il che comportava non pochi problemi gestionali, in ordine alla rilevazione della relativa durata. La nuova modalità di erogazione del servizio porterà, senza dubbio, ad un miglioramento del profilo gestionale ed organizzativo, in quanto gli uffici dovranno controllare solamente che il servizio venga svolto per ogni singolo richiedente. La consultazione degli elaborati grafici di catasto urbano è, di norma, effettuata mediante il rilascio di copia su supporto cartaceo e si applica l’importo di cui al punto 1.4. 1.2 L |
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2. Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici.Per tali certificazioni si applica comunque il tributo previsto al numero d’ordine 1 della tabella. In particolare, si osserva quanto segue: 2.1 Per ogni richiesta di certificato, copia od estratto è dovuto il tributo di euro 16,00; per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione gene |
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3. Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria.Si rileva, al riguardo, che la modifica intervenuta attiene esclusivamente all’aumento della tariffa delle voci di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 da euro 25,82 a euro 35,00 e all’aumento della tariffa da euro 2,58 a euro 3,00 per ogni particella eccedente le prime 10 di ogni tipo di frazionamento. Nulla è innovato circa le modalità di presentazione delle domande di voltura e contabilizzazione dei relativi tributi (distinzione p |
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4. Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali.È stata abolita, per maggiore semplificazione, la tariffa relativa ad ogni singola variazione |
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5. Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico.Si sottolinea che per attestazione di conformità, indicata nella presente tabella, si intende l’attuale autenticazione; pertanto, nella modulistica attualmente a disposizione deve essere utilizzato lo spazio relativo alla autenticazione. 5.1 La voce di tariffa, pari a 10,00 euro, precedentemente previs |
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Allegato 2-sexies - Modifiche alle tasse ipotecarie per l’introduzione di servizi telematici a valore aggiuntoLa tabella della tasse ipotecarie, allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, R e successive modificazioni, già variata dall’art. 10, comma 12, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modifica |
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1. Esecuzione di formalità.Gli importi di cui ai punti 1.1 ed 1.2 della tabella aumentano da euro 25,82 a euro 35,00. |
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2. Ispezione nell’ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.2.1 Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile. 2.1.1 La nuova tabella, a fronte di ogni ispezione nominativa, oppure per immobile, ovvero di ogni ricerca congiunta per nominativo e per immobile, prevede il pagamento della tassa di euro 6,00. Tale importo, peraltro, – e ciò costituisce una novità rispetto alla tabella previgente – comprende non soltanto la ricerca sulla base informativa, ma anche le prime 10 formalità contenute nell’elenco sintetico, incluse quelle eventuali validate, riferite al periodo anteriore all’automazione degli uffici. (Si ritiene opportuno rammentare al riguardo che il punto 2.1 della tabella sostituita prevedeva, in aggiunta alla tassa dovuta per l’ispezione, il pagamento dell&rsqu |
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3. Ricerca di un soggetto in ambito nazionale.Concerne una tipologia di servizio, già incluso nella previgente tabella, non ancora disponibi |
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4. Ricerca continuativa per via telematica.Si tratta di un nuovo servizio, da erogare telematicamente, che consente di effettuare monitoraggi co |
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5. Certificazione.5.1 Certificati ipotecari. 5.1.1 Per ogni stato o certificato riguardante una sola persona è dovuto l’importo di euro 20,00. Si evidenzia che, per effetto della nuova formulazione delle note al punto 5.1.1, tale tassa è dovuta all’atto della richiesta del certificato; pertanto, detto importo dovrà essere contabilizzato con apposito movimento a Modello 70. In particolare, si precisa che ogni richiesta di certificato (Modello 311) genererà due distinti movimenti contabili, uno per la contabilizzazione delle somme pagate all’atto della richiesta di certificato (tassa ipotecaria di cui al punto 5.1.1 della tabella ed eventuale imposta di bollo di cui all’articolo 3, comma 1, della relativa tariffa, assolta in modo virtuale anziché straordinario) ed uno per la contabilizzazione delle somme liquidate al momento del rilascio (imposta di bollo di cui all’articolo 4, comma 1, della tariffa e tasse i |
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6. Note d’ufficio.6.1 Trattasi delle rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d’ufficio e di ogni altra nota di cui a |
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7. Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.7.1 L’importo dovuto per ogni pagina dell’elenco in questione è stato elevato a 7,00 euro. Nella corrispondente nota, è previsto che tale servizio sarà disponibile fino all’attivazione del servizio di cui al punto 4 della Tabella («ricerca continuativa per via telematica»). Decorrenza L’art. 7, comma 1, lettera a), punto 3, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, prevede che le disposizioni contenute negli allegati da 2-bis a 2-sexies - tra cui, quindi, anche le nuove tabelle dei tributi speciali catastali (2-quinquies) e delle tasse ipotecarie (2-sexies) – hanno effetto dal 1° febbraio 2005. Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta ipotecaria in misura fissa, per cui sono competenti gli uffici di questa Agenzia, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale approvato con D.Lgs. 347/90, nonché l’imposta di bollo di cui agli artt. 3, comma 2-bis e 4, comma 1-ter, della relativa tariffa, i nuovi importi hanno effetto per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di |
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